L’articolo 19-bis della Legge n° 58 del 28/06/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), reca una norma d’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

L’art. 2 della legge n. 431/1998 ha previsto (al comma 3) che, in alternativa al “classico” contratto “4+4” a canone libero (previsto dal comma 1 del medesimo articolo), le parti possono stipulare contratti di locazione a canone c.d. concordato, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. La durata di tali contratti (in base a quanto previsto dal primo periodo del successivo comma 5) non può di regola essere inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto (in base al secondo periodo del comma 5), ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni contemplate dalla norma in questione. Per tale motivo i contratti a canone concordato sono anche individuati nel gergo comune con l’espressione “3+2”.

Il terzo periodo del comma 5 prevede che alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza di tale comunicazione, il quarto periodo del comma 5 in questione dispone che il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. La norma in esame interviene proprio su tale ultima disposizione, stabilendo che la stessa si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, con la quale le parti manifestano la propria intenzione di rinnovare o rinunciare al rinnovo del contratto, il contratto stesso è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. 

FONTEScritto da Antonio Chiarini