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IN
TEMA D'I.C.I.
A seguito del Dlgs 446/97 che, in ossequio al federalismo fiscale, concede ampia facoltà ai Comuni di regolamentare, assolvere gli adempimenti che ruotano intorno all’I.C.I., pagamento incluso, è un’impresa veramente ardua. Ogni
Comune diversifica le aliquote, concede detrazioni speciali senza precise
regole, stabilisce modi e tempi diversi per presentare le comunicazioni di
variazione; se si possiedono immobili
in più Comuni, oltre a dover fare distinti versamenti, si debbono
effettuare calcoli con aliquote e modalità diverse. La dichiarazione
I.C.I. che, a norma della legge d’istituzione Dlgs 504/92, andava
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo , è stata sostituita
dalla “ Comunicazione di variazione I..C.I. ” che ogni Comune delibera
con proprie modalità e termini. Vale la pena di rammentare che, oltre
l’acquisto, la vendita o la successione, costituiscono “Comunicazione
di variazione” i seguenti eventi : -
Cambio di residenza -
Residenza di un parente (fino al secondo grado) -
Provvedimento del Giudice che assegna l’abitazione ad uno dei
coniugi in sede di separazione -
Il verificarsi delle condizioni per beneficiare di ulteriori
detrazioni. Riportiamo qui
di seguito le principali modifiche che il Comune di Roma ha apportato
all’I.C.I. dell’anno 2000. -
Aliquota ridotta al 4,9 per mille per i proprietari di abitazioni
date in locazione, con contratto “concordato” previsto dalla legge
431/98, a persone fisiche che le utilizzino
come abitazione principale o studenti universitari fuori sede.
(L’aliquota è del 6 per mille se i
proprietari sono società o enti ) -
Aliquota al 5,5 per mille per contratti di locazione stipulati
anteriormente al 1 gennaio 2000 -
Aliquota al 6,9 per mille per tutti gli altri contratti uso
abitativo a canone “libero” -
Aliquota del 9 per mille per le abitazioni sfitte da più di due
anni, ad eccezione di una tenuta a disposizione dalla famiglia che sconta
l’aliquota del 6,9 per mille -
Aliquota del 4,9 per mille per l’abitazione principale; per le
abitazioni date in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado; per le
abitazioni di anziani o disabili ricoverati presso istituti; per le “
prime botteghe” adibite ad attività propria. -
Aliquota del 6,9 per mille in tutti gli altri casi. Sono rimaste
invariate le condizioni per
beneficiare dell’ulteriore detrazione di £. 300.000 che si aggiungono
alle £. 200.000 di legge; le persone fisiche proprietari di abitazioni
situate in palazzi che entro il 31/12/2000 saranno forniti di libretto di
fabbricato, possono detrarre ulteriori £. 25.000= In caso di
successione, la “comunicazione di variazione” può essere presentata
entro 180 giorni; in tutti gli altri casi, la comunicazione deve essere
presentata entro 90 giorni dall’avvenuta variazione. La Finanziaria
2001, d’imminente approvazione, cambia il metodo di pagamento. Mentre
oggi si versa entro il 30 giugno la prima rata pari al 90% dell’imposta
dovuta per il semestre e il 20 Dicembre il saldo; a partire dall’anno
prossimo, restano fermi i termini di pagamento, ma la prima rata è pari
al 50% dell’imposta dovuta nell’anno solare precedente. In questo
tourbillon di modifiche e cambiamenti che, invece di semplificare
complicano la vita del contribuente, ciò che chiediamo
è l’approvazione di una norma che renda l’I.C.I. deducibile
dall’imponibile IRPEF.
Sandro Tulli |
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