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IN TEMA D'I.C.I.

A seguito del Dlgs 446/97 che, in ossequio al federalismo fiscale, concede ampia facoltà ai Comuni di regolamentare, assolvere gli adempimenti che ruotano intorno all’I.C.I., pagamento incluso, è un’impresa veramente ardua.

Ogni Comune diversifica le aliquote, concede detrazioni speciali senza precise regole, stabilisce modi e tempi diversi per presentare le comunicazioni di variazione; se si possiedono immobili  in più Comuni, oltre a dover fare distinti versamenti, si debbono effettuare calcoli con aliquote e modalità diverse. La dichiarazione I.C.I. che, a norma della legge d’istituzione Dlgs 504/92, andava presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo , è stata sostituita dalla “ Comunicazione di variazione I..C.I. ” che ogni Comune delibera con proprie modalità e termini. Vale la pena di rammentare che, oltre l’acquisto, la vendita o la successione, costituiscono “Comunicazione di variazione” i seguenti eventi :

-       Cambio di residenza

-       Residenza di un parente (fino al secondo grado)

-       Provvedimento del Giudice che assegna l’abitazione ad uno dei coniugi in sede di separazione

-       Il verificarsi delle condizioni per beneficiare di ulteriori detrazioni.

Riportiamo qui di seguito le principali modifiche che il Comune di Roma ha apportato all’I.C.I. dell’anno 2000.

-       Aliquota ridotta al 4,9 per mille per i proprietari di abitazioni date in locazione, con contratto “concordato” previsto dalla legge 431/98, a persone fisiche che le  utilizzino come abitazione principale o studenti universitari fuori sede. (L’aliquota è del 6 per mille se  i proprietari sono società o enti )

-       Aliquota al 5,5 per mille per contratti di locazione stipulati anteriormente al 1 gennaio 2000

-       Aliquota al 6,9 per mille per tutti gli altri contratti uso abitativo a canone “libero”

-       Aliquota del 9 per mille per le abitazioni sfitte da più di due anni, ad eccezione di una tenuta a disposizione dalla famiglia che sconta l’aliquota del 6,9 per mille

-       Aliquota del 4,9 per mille per l’abitazione principale; per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado; per le abitazioni di anziani o disabili ricoverati presso istituti; per le “ prime botteghe” adibite ad attività propria.

-       Aliquota del 6,9 per mille in tutti gli altri casi.

Sono rimaste invariate le condizioni  per beneficiare dell’ulteriore detrazione di £. 300.000 che si aggiungono alle £. 200.000 di legge; le persone fisiche proprietari di abitazioni situate in palazzi che entro il 31/12/2000 saranno forniti di libretto di fabbricato, possono detrarre ulteriori £. 25.000=

In caso di successione, la “comunicazione di variazione” può essere presentata entro 180 giorni; in tutti gli altri casi, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.

La Finanziaria 2001, d’imminente approvazione, cambia il metodo di pagamento. Mentre oggi si versa entro il 30 giugno la prima rata pari al 90% dell’imposta dovuta per il semestre e il 20 Dicembre il saldo; a partire dall’anno prossimo, restano fermi i termini di pagamento, ma la prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno solare precedente.

In questo tourbillon di modifiche e cambiamenti che, invece di semplificare complicano la vita del contribuente, ciò che chiediamo  è l’approvazione di una norma che renda  l’I.C.I.  deducibile dall’imponibile IRPEF.

                                   

Sandro Tulli

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