RivistaOnLine    Associazione


   Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari


ARCHIVIO


HOME LOCAZIONE CONDOMINIO ACQUISTO SERVIZI URBANISTICA FISCO CONVENZIONI CONTATTO

ARGOMENTI

 

 

Antenne centralizzate paraboliche

Antenne per telefonia cellulare

Lavori di manutenzione a carico del conduttore

Esclusione dal reddito degli affitti non percepiti 

Antenne: delibera del Comune di Roma

Acquisti in regime di comunione legale

Condominio e conto corrente

Consigli utili per chi acquista un immobile

Lastrico solare

Posti auto: pertinenza di immobili costruiti dopo il 1967

Locatore e sublocatore

Riscaldamento condominiale

Amministratore: esibizione documenti contabili

Installazione ascensore

Delibere condominiali: nullità e annullabilità

Contratto di comodato

Risarcimento per ritardato rilascio dell’immobile

Usufrutto nella locazione

Antenne televisive e telefoniche

Contratti stagionali

Contratto di mutuo per acquisto prima casa

In tema d’I.C.I.

Contratto di alloggio per finalità turistiche

Contratto a canone libero

Diritto di prelazione dell’inquilino

Sospensione degli sfratti nel 2001

Nuda proprietà

USUFRUTTO NELLA LOCAZIONE

Spesso i lettori ci domandano come si deve gestire un immobile in caso di usufrutto.

Innanzi tutto, l’usufrutto è un istituto disciplinato dal Codice Civile agli articoli 978 e seguenti secondo il quale una parte (usufruttuario) acquista il diritto di godere di un bene, anche se la proprietà di quest’ultimo rimane di altri (nudo proprietario).

L’usufrutto può essere stabilito dalla legge o dagli accordi tra le parti, o acquistarsi per usucapione (uso continuato del bene protratto per il periodo stabilito dalla legge).

Generalmente la durata dell’usufrutto coincide con la vita dell’usufruttuario.

L’usufruttario avendo la disponibilità dell’immobile, può stipulare contratti di locazione e conseguentemente percepirne i relativi canoni

Nonostante l’usufruttuario sia anche locatore, deve provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile ai sensi dell’art. 1004 c.c., così come sono a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Poiché l’usufruttuario ha il godimento dei beni e dei servizi condominiali, egli risponde di fronte al condominio delle quote di manutenzione e gestione ordinaria.

Inoltre all’usufruttuario non spetta il diritto di voto nelle delibere condominiali riguardanti opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni.

Ai fini fiscali, l’ICI è a carico dell’usufruttuario.

Sandra De Martino

 

Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it