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FISCO Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
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CENTRO PROVINCIALE PER IL CONDOMINIO |
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ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI |
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CAPO
VI (LEGGE 383/01)
Art. 13 Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni 1. L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa. 2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l’importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. Art. 14 Esenzioni e riduzioni di imposta 1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia d’imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all’articolo 13, comma 2. 2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell’asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All’onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l’accantonamento relativo al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 15 Disposizioni di attuazione e di semplificazione 1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall’articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l’indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici). L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. 3. Nel caso in cui il defunto era residente all’estero, l’ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima non è conosciuta, l’ufficio competente è quello di Roma. Art. 16 Disposizioni antielusive 1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente a oggetto valori immobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1977, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dell’imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2. 2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell’azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell’attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. 3. Le disposizioni antielusive di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità. Art. 17 Applicazione delle nuove disposizione e delega al Governo per il coordinamento di disposizione in materia fiscale 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2.
Il termine di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la
registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni
fatte all’estero a favore di residenti, con l’applicazione
dell’imposta di registro nella misura del 3 per cento sull’importo che
eccede la franchigia indicata all’articolo 13, comma 2, è prorogato al
30 giugno 2002. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l’abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo. 4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342. |
Il
25/10/2001 è entrata in vigore la legge 383, nata dall’approvazione del
disegno di legge per il rilancio dell’economia, che va sotto il nome di “
manovra dei 100 giorni “. Oltre alle norme che interessano le imprese, per l’emersione del sommerso e altre semplificazioni e agevolazioni, al capo VI viene disciplinata la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Rispetto alla legge 342, che già aveva notevolmente ridotto l’imposta e eliminato storture che andavano al di là di quanto ci si sarebbe aspettato, ora si ha la completa soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni tra coniugi e parenti in linea retta (genitori-figlio, nonni-nipoti, zio-nipoti e degli altri parenti fino al quarto grado), anche per importi che superano, per ciascun erede, la franchigia di € 180.759,92. Il contribuente continuerà a versare con l’autoliquidazione (attuale mod. F23) l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%); permarrà, comunque, sia l’agevolazione della misura fissa (pari a € 258,23) per tutti coloro che si riconoscono nella normativa prevista per i trasferimenti “prima casa” e sia l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per i soli beni immobili anche se esentati dalla tassa di successione. La presentazione della dichiarazione fungerà anche da dichiarazione valevole ai fini I.C.I. e sarà lo stesso Ufficio delle Entrate, presso il quale è presentata, a trasmetterne copia <<a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili>>(art. 15 comma 2). Per le donazioni tra “estranei” si applicano le imposte ordinariamente previste per le vendite; questo, rispetto al passato, in alcuni casi può penalizzare il contribuente. a cura di Sandro Tulli
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