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Antenne centralizzate paraboliche

Antenne per telefonia cellulare

Lavori di manutenzione a carico del conduttore

Esclusione dal reddito degli affitti non percepiti 

Antenne: delibera del Comune di Roma

Acquisti in regime di comunione legale

Condominio e conto corrente

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Lastrico solare

Posti auto: pertinenza di immobili costruiti dopo il 1967

Locatore e sublocatore

Riscaldamento condominiale

Amministratore: esibizione documenti contabili

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RISARCIMENTO PER RITARDATO RILASCIO DELL'IMMOBILE


L’art. 1591 c.c. prevede che in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile locato, il conduttore è tenuto a dare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna della cosa locata, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

 La legge 431/98 – di riforma delle locazioni ad uso abitativo - aveva limitato l’applicazione dell’ art. 1591 del codice civile  prevedendo un risarcimento a favore del locatore, nel caso di ritardo nella restituzione dell’immobile, pari ad un aumento del 20% del canone  corrisposto alla data della scadenza del contratto.

La sentenza della Corte Costituzionale del 2000 n. 482 ha rivisitato la legge 431/98 allargando nuovamente l’applicazione dell’art. 1591 c.c. a tutti i casi in cui il conduttore non restituisca la cosa locata per la data stabilita dal giudice o per la scadenza del termine di sospensione dell’esecuzione stabilita per legge. Non sarà più sufficiente il 20% ma locatore potrà richiedere un risarcimento pari al maggior danno subito, dimostrando una perdita economica quantificabile, per esempio, come differenza tra quanto corrisposto dal conduttore e quanto avrebbe potuto percepire il proprietario da una nuova locazione a canone superiore.

Sandra De Martino  

 

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