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RISARCIMENTO
PER RITARDATO RILASCIO DELL'IMMOBILE
L’art. 1591
c.c. prevede che in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile
locato, il conduttore è tenuto a dare il corrispettivo convenuto fino
alla riconsegna della cosa locata, salvo l’obbligo di risarcire il
maggior danno. La
legge 431/98 – di riforma delle locazioni ad uso abitativo - aveva
limitato l’applicazione dell’ art. 1591 del codice civile
prevedendo un risarcimento a favore del locatore, nel caso di
ritardo nella restituzione dell’immobile, pari ad un aumento del 20% del
canone corrisposto alla data
della scadenza del contratto. La sentenza
della Corte Costituzionale del 2000 n. 482 ha rivisitato la legge 431/98
allargando nuovamente l’applicazione dell’art. 1591 c.c. a tutti i
casi in cui il conduttore non restituisca la cosa locata per la data
stabilita dal giudice o per la scadenza del termine di sospensione
dell’esecuzione stabilita per legge. Non sarà più sufficiente il 20%
ma locatore potrà richiedere un risarcimento pari al maggior danno
subito, dimostrando una perdita economica quantificabile, per esempio,
come differenza tra quanto corrisposto dal conduttore e quanto avrebbe
potuto percepire il proprietario da una nuova locazione a canone
superiore. Sandra De
Martino
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