|
RivistaOnLine Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
|
ATTUALITA' |
| HOME | LOCAZIONE | CONDOMINIO | ACQUISTO | SERVIZI | URBANISTICA | FISCO | CONVENZIONI | CONTATTO |
|
Riproponiamo l'articolo di Raffaello Lerro, che commentava la proroga degli sfratti introdotta con la Finanziaria 2001. I problemi di carattere tecnico e le considerazioni generali, pur cambiando i soggetti politici, rimangono valide anche di fronte alla "proroga della proroga" reiterata dal Decreto Legge 247/01.
In finanziaria ricompare un
provvedimento ambiguo e pasticciato di
Raffaello Lerro * Proprietari
nuovamente presi in giro: il deputato vende Athos De Luca con un blitz
dell’ultimo minuto è riuscito ad inserire nella legge finanziaria per
il 2001 un provvedimento di proroga degli sfratti (per le famiglie con
handicappati gravi o ultrasessantacinquenni) di sei mesi (dal 01.01.2001
al 30.06.2001) assolutamente inatteso ed inspiegabile viste, le
dichiarazioni anche di ministri dei LL.PP. succedutisi che, in varie
riprese, categoricamente escludevano la possibilità di varare una nuova
proroga dopo l’emanazione della “L. 431/98” che avrebbe dovuto
rilanciare il mercato delle locazioni.
E
invece siamo alle solite: vogliamo solo ricordare ai nostri lettori che
dal 01.01.1999 ci sono già stati 3 provvedimenti di sospensione degli
sfratti (sempre per famiglie disagiate) che di fatto hanno bloccato per
ben 20 mesi le procedure esecutive (ant. 6 L. 431/92 D.L. 25.2.2000, n.32,
ant. 80 legge finanziaria). Veniamo
ora ad illustrare l’ant. 80, comma 20, 21 e 22 della legge finanziaria
che contiene il provvedimento di sospensione. L’area geografica
interessata è costituita dai Comuni ad alta tensione abitativa, così
come individuati dalle delibere CIPE (tra gli altri i comuni di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia, i Comuni confinanti con gli stessi, i Comuni capoluogo di
provincia, ecc.). I
destinatari della proroga sono da individuarsi nei conduttori in attesa di
essere sfrattati che abbiano nel loro nucleo familiare un soggetto ultra
65enne, o un handicappato grave e che non dispongano di altra abitazione e
ancora che non abbiano i fondi necessari per accedere all’affitto di una
casa. Non
riusciamo a comprendere cosa il legislatore abbia voluto intendere con la
locuzione “non abbiano i fondi per accedere all’affitto di una nuova
casa”, ma certamente la frase è frutto di una mente fantasiosa. La
normativa in commento, inoltre, non fa alcuna distinzione tra sfratto per
finita locazione o per morosità, limitandosi solo ad indicare che le
procedure esecutive di sfratto “sono sospese per 180 giorni”, tal chè
sembrerebbe che anche gli sfratti per morosità e le risoluzioni
contrattuali per inadempimento (sempre per le solite famiglie di cui
sopra) rientrerebbero nella sospensione sino al 30.6.2001. Tale
ipotesi sembra essere peregrina, non essendovi precedenti in materia in
tal senso ed anzi, le morosità sono sempre state
escluse nei provvedimenti di proroga. Attendiamo con ansia chiarimenti dal
legislatore. In
proposito è opportuno evidenziare che la sospensione dovrà essere
eccepita in sede di accesso dell’Ufficiale Giudiziario e, riteniamo,
previa opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e\o agli atti
esecutivi ex art.6 17 cpc, che il conduttore dovrà proporre dinanzi al
Giudice dell’ Esecuzione. Quest’ultimo,
quindi, dovrà accertare l’esistenza di presupposti perché il
conduttore possa godere della proroga. Ci chiediamo allora come farà il
Giudice dell’Esecuzione ad accertare che l’inquilino non ha i soldi
per fittare una nuova abitazione. Osserviamo
ancora che la proroga è stata introdotta con un escamotage, quello di
consentire ai Comuni, evidentemente inadempienti, di predisporne la
graduatoria al fine di distribuire ai conduttori “i contributi
integrativi per il pagamento di canoni di locazione” previsti
dall’art. 11 L. 43 1/98 (Fondo Nazionale). In concreto, quindi, i
ritardi degli Enti locali si ripercuotono come al solito nei confronti dei
piccoli proprietari. L’illegittimità costituzionale della legge in
commento è palese in riferimento agli artt. 3 ,24 e 42 della
Costituzione, poiché impone al proprietario una ingiustificata
compressione del suo diritto di proprietà che può essere ammessa solo in
casi eccezionali così come sancito dalla stessa giurisprudenza della
Corte in più occasioni (ex multis sentenza n.32 del 25.3.80; n.323
del2l.7.93;n.33l del 17.7.95). I
legali dell’ASPPI potranno quindi sollevare dinanzi ai Giudici delle
Esecuzioni la eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 80
comma 20, 21 e 22 per i motivi innanzi illustrati. Infine
un’ultima sottolineatura: l’aver ricompreso all’interno del
provvedimento di rinvio anche le famiglie sfrattate per morosità o per
inadempimento contrattuale non è grave tanto in sé (le famiglie
disagiate sono nel nostro Paese circa 40.000), ma per il pericoloso
precedente che per la prima volta viene introdotto e che in tempi
successivi potrebbe essere esteso a tutti gli sfrattati e non solo alle
famiglie disagiate: forza quindi con le eccezioni di illegittimità. * Vice
Presidente nazionale Asppi fonte: Pietra su Pietra,bimestrale dell'Asppi |
|
Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it |