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LE LEGGI DI PROROGA

 

Riproponiamo l'articolo di Raffaello Lerro, che commentava la proroga degli sfratti introdotta con la Finanziaria 2001. I problemi di carattere tecnico e le considerazioni generali, pur cambiando i soggetti politici, rimangono valide anche di fronte alla "proroga della proroga" reiterata dal Decreto Legge 247/01.


 

 

In finanziaria ricompare un provvedimento ambiguo e pasticciato


  Sfratti, ennesima proroga


di Raffaello Lerro *

Proprietari nuovamente presi in giro: il deputato vende Athos De Luca con un blitz dell’ultimo minuto è riuscito ad inserire nella legge finanziaria per il 2001 un provvedimento di proroga degli sfratti (per le famiglie con handicappati gravi o ultrasessantacinquenni) di sei mesi (dal 01.01.2001 al 30.06.2001) assolutamente inatteso ed inspiegabile viste, le dichiarazioni anche di ministri dei LL.PP. succedutisi che, in varie riprese, categoricamente escludeva­no la possibilità di varare una nuova pro­roga dopo l’emanazione della “L. 431/98” che avrebbe dovuto rilanciare il mercato delle locazioni.

E invece siamo alle solite: vogliamo solo ricordare ai nostri lettori che dal 01.01.1999 ci sono già stati 3 provvedimenti di sospensione degli sfratti (sempre per famiglie disagiate) che di fatto hanno bloccato per ben 20 mesi le procedure esecutive (ant. 6 L. 431/92 D.L. 25.2.2000, n.32, ant. 80 legge finanziaria).

Veniamo ora ad illustrare l’ant. 80, comma 20, 21 e 22 della legge finanziaria che contiene il provvedimento di sospensione. L’area geografica interessata è costituita dai Comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalle delibere CIPE (tra gli altri i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i Comuni confinanti con gli stessi, i Comuni capoluogo di provincia, ecc.).

I destinatari della proroga sono da individuarsi nei conduttori in attesa di essere sfrattati che abbiano nel loro nucleo familiare un soggetto ultra 65enne, o un handicappato grave e che non dispongano di altra abitazione e ancora che non abbiano i fondi necessari per accedere all’affitto di una casa.

Non riusciamo a comprendere cosa il legislatore abbia voluto intendere con la locuzione “non abbiano i fondi per accedere all’affitto di una nuova casa”, ma certamente la frase è frutto di una mente fantasiosa.

La normativa in commento, inoltre, non fa alcuna distinzione tra sfratto per finita locazione o per morosità, limitandosi solo ad indicare che le procedure esecutive di sfratto “sono sospese per 180 giorni”, tal chè sembrerebbe che anche gli sfratti per morosità e le risoluzioni contrattuali per inadempimento (sempre per le solite famiglie di cui sopra) rientrerebbero nella sospensione sino al 30.6.2001.

Tale ipotesi sembra essere peregrina, non essendovi precedenti in materia in tal senso ed anzi, le morosità sono sempre

state escluse nei provvedimenti di proroga. Attendiamo con ansia chiarimenti dal legislatore.

In proposito è opportuno evidenziare che la sospensione dovrà essere eccepita in sede di accesso dell’Ufficiale Giudiziario e, riteniamo, previa opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e\o agli atti esecutivi ex art.6 17 cpc, che il conduttore dovrà proporre dinanzi al Giudice dell’ Esecuzione.

Quest’ultimo, quindi, dovrà accertare l’esistenza di presupposti perché il conduttore possa godere della proroga. Ci chiediamo allora come farà il Giudice dell’Esecuzione ad accertare che l’inquilino non ha i soldi per fittare una nuova abitazione.

Osserviamo ancora che la proroga è stata introdotta con un escamotage, quello di consentire ai Comuni, evidentemente inadempienti, di predisporne la graduatoria al fine di distribuire ai conduttori “i contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione” previsti dall’art. 11 L. 43 1/98 (Fondo Nazionale). In concreto, quindi, i ritardi degli Enti locali si ripercuotono come al solito nei confronti dei piccoli proprietari. L’illegittimità costituzionale della legge in commento è palese in riferimento agli artt. 3 ,24 e 42 della Costituzione, poiché impone al proprietario una ingiustificata compressione del suo diritto di proprietà che può essere ammessa solo in casi eccezionali così come sancito dalla stessa giurisprudenza della Corte in più occasioni (ex multis sentenza n.32 del 25.3.80; n.323 del2l.7.93;n.33l del 17.7.95).

I legali dell’ASPPI potranno quindi sollevare dinanzi ai Giudici delle Esecuzioni la eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 20, 21 e 22 per i motivi innanzi illustrati.

Infine un’ultima sottolineatura: l’aver ricompreso all’interno del provvedimento di rinvio anche le famiglie sfrattate per morosità o per inadempimento contrattuale non è grave tanto in sé (le famiglie disagiate sono nel nostro Paese circa 40.000), ma per il pericoloso precedente che per la prima volta viene introdotto e che in tempi successivi potrebbe essere esteso a tutti gli sfrattati e non solo alle famiglie disagiate: forza quindi con le eccezioni di illegittimità.

* Vice Presidente nazionale Asppi  

fonte: Pietra su Pietra,bimestrale dell'Asppi

 

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