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RISCALDAMENTO
CONDOMINIALE
Il lettore Sig. Lombardi M., ci chiede se l'inquilino
non pagandogli oneri condominiali può subire sfratto per morosità. Per tale problematica si è pronunciata persino la
Corte Costituzionale (31 marzo 1988 n.377) la quale ha confermato che è
applicabile lo speciale procedimento di convalida di sfratto per morosità
anche per l'inottemperanza da parte dell'inquilino all'obbligo di
pagamento degli oneri accessori, purchè l'inadempimento superi il livello
di due mensilità, ed in questo senso si è espressa favorevole costante
giurisprudenza. Però, nonostante tale pronuncia favorevole della
Giurisprudenza (Cassazione Civile) e della Corte Costituzionale, il
Tribunale Civile di Roma non si è conformato a tale orientamento, e
precisamente il Tribunale di Roma non convalida lo sfratto per morosità
in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali.
Si può affermare che il territorio nazionale, sotto
questo profilo, è spaccato in due parti, in quanto a seconda della città
i Tribunali di concedono lo sfratto per morosità, ed è ben certo che il
Tribunale di Roma si è schierato tra le città che negano al proprietario
un messo giuridico di pronta
soluzione in caso di morosità degli oneri accessori da parte
dell'inquilino. Barbara D'Agostino RISCALDAMENTO
CONDOMINIO
Relativamente all'annoso problema della
trasformazione dell'impianto centralizzato in quanto unifamiliare a gas,
già nel 1997 la Cassazione con Sentenza N.5843 si pronunciò introducendo
una importante novità degna di nota, in quanto si orientò per una
facilitazione della separazione dei singoli condomini dagli interessi
comuni. La Cassazione interpretò in modo molto ampio a norma
introdotta con la L. 10/91 art. 26 per rendere più agevole la
trasformazione in singoli impianti la struttura centralizzata. La normativa prevede una incentivazione per la
trasformazione dell'impianto centralizzato in autonomo, consentendo al
condominio di deliberare con maggioranza semplice (contrariamente a quanto
si prevedeva in precedenza in quanto era necessaria la totalità dei
condomini) purchè vi sia un significativo risparmio energetico. Tale risparmio energetico, secondo la L. 10/91, deve
essere dimostrato con relazione tecnica, ma grazie alla pronunica della
Suprema Corte N. 5843/97 la trasformazione dell'impianto centralizzato in
autonomo poteva essere deliberata dalla maggioranza dei condomini anche
senza la relazione tecnica ed il progetto delle opere. Tale orientamento si conferma anche in data odierna,
secondo recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Appello di Roma,
secondo le quali l'approvazione del progetto e della relazione tecnica
relativi alla trasformazione non deve necessariamente precedere oppure
accompagnare la approvazione della trasformazione dell'impianto
centralizzato in impianto autonomo da parte della maggioranza delle quote
millesimali dei condomini. Ciò significa che la assemblea dei condomini può
approvare in un momento successivo il progetto e la relazione tecnica
assieme alla esecuzione della delibera di trasformazione.
Barbara D'Agostino |
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