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RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

Il lettore Sig. Lombardi M., ci chiede se l'inquilino non pagandogli oneri condominiali può subire sfratto per morosità.

Per tale problematica si è pronunciata persino la Corte Costituzionale (31 marzo 1988 n.377) la quale ha confermato che è applicabile lo speciale procedimento di convalida di sfratto per morosità anche per l'inottemperanza da parte dell'inquilino all'obbligo di pagamento degli oneri accessori, purchè l'inadempimento superi il livello di due mensilità, ed in questo senso si è espressa favorevole costante giurisprudenza.

Però, nonostante tale pronuncia favorevole della Giurisprudenza (Cassazione Civile) e della Corte Costituzionale, il Tribunale Civile di Roma non si è conformato a tale orientamento, e precisamente il Tribunale di Roma non convalida lo sfratto per morosità in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali. 

Si può affermare che il territorio nazionale, sotto questo profilo, è spaccato in due parti, in quanto a seconda della città i Tribunali di concedono lo sfratto per morosità, ed è ben certo che il Tribunale di Roma si è schierato tra le città che negano al proprietario un messo  giuridico di pronta soluzione in caso di morosità degli oneri accessori da parte dell'inquilino.

Barbara D'Agostino

 

RISCALDAMENTO CONDOMINIO  

Relativamente all'annoso problema della trasformazione dell'impianto centralizzato in quanto unifamiliare a gas, già nel 1997 la Cassazione con Sentenza N.5843 si pronunciò introducendo una importante novità degna di nota, in quanto si orientò per una facilitazione della separazione dei singoli condomini dagli interessi comuni.

La Cassazione interpretò in modo molto ampio a norma introdotta con la L. 10/91 art. 26 per rendere più agevole la trasformazione in singoli impianti la struttura centralizzata.

La normativa prevede una incentivazione per la trasformazione dell'impianto centralizzato in autonomo, consentendo al condominio di deliberare con maggioranza semplice (contrariamente a quanto si prevedeva in precedenza in quanto era necessaria la totalità dei condomini) purchè vi sia un significativo risparmio energetico.

Tale risparmio energetico, secondo la L. 10/91, deve essere dimostrato con relazione tecnica, ma grazie alla pronunica della Suprema Corte N. 5843/97 la trasformazione dell'impianto centralizzato in autonomo poteva essere deliberata dalla maggioranza dei condomini anche senza la relazione tecnica ed il progetto delle opere.

Tale orientamento si conferma anche in data odierna, secondo recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Appello di Roma, secondo le quali l'approvazione del progetto e della relazione tecnica relativi alla trasformazione non deve necessariamente precedere oppure accompagnare la approvazione della trasformazione dell'impianto centralizzato in impianto autonomo da parte della maggioranza delle quote millesimali dei condomini.

Ciò significa che la assemblea dei condomini può approvare in un momento successivo il progetto e la relazione tecnica assieme alla esecuzione della delibera di trasformazione.

 

Barbara D'Agostino

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