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RivistaOnLine Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
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Antenne centralizzate paraboliche Antenne
per telefonia cellulare Lavori di manutenzione a carico del conduttore Esclusione
dal reddito d Antenne:
delibera del Comune di Roma Acquisti in regime di comunione legale Consigli
utili per chi acquista un immobile Posti auto: pertinenza di immobili costruiti
dopo il 1967 Amministratore:
esibizione documenti contabili
Delibere condominiali: nullità e annullabilità Risarcimento per ritardato rilascio dell’immobile Antenne televisive e telefoniche Contratto di mutuo per acquisto prima casa
Contratto di alloggio per finalità turistiche Diritto di prelazione dell’inquilino
Sospensione degli sfratti nel 2001
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POSTI AUTO: PERTINENZA DI IMMOBILI COSTRUITI DOPO IL 1967 L’art. 41 sexies della l. 17.8.1942 n. 1150, nel testo
introdotto dall’art. 18 della l. 6.8.1967 n. 765, prescrive che “nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di
costruzione”. Tale principio è rimasto immutato anche dopo l’entrata in
vigore della legge 28.2.85 n. 47 la quale ha ribadito il principio secondo
il quale gli spazi di cui alla legge 765/67 costituiscono pertinenze delle
costruzioni. Il principio è molto importante in quanto crea un vincolo
pubblicistico di destinazione di alcune aree - precisamente quelle che
sono destinate a parcheggio - e tale vincolo non può essere derogato
negli atti privati di disposizione degli spazi stessi. In sostanza se un immobile è stato costruito dopo il 1967
le aree destinate a parcheggio non possono essere vendute dal costruttore
separatamente dai singoli appartamenti o – se anche vendute
separatamente – non potrà mai essere intaccato il diritto reale d’uso
a favore del titolare dell’unità abitativa. Infatti, l’area destinata a parcheggio costituisce
pertinenza dell’appartamento e quindi se il proprietario di
quest’ultimo non fosse anche proprietario della detta area, avrebbe
comunque il diritto di usarne. Qualunque clausola contrattuale con la
quale il venditore dell'immobile abbia riservato a sé la proprietà
dell’area di parcheggio, è nulla e va sostituita dalla previsione di
legge. Pertanto, il proprietario dell’appartamento che non è
anche proprietario dell’area destinata a parcheggio, può rivolgersi al
Giudice per ottenere – comunque - il diritto di parcheggiare nella detta
area anche se di proprietà di altri.
Carla Cordeschi |
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