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PERTINENZA DI IMMOBILI COSTRUITI DOPO IL 1967


L’art. 41 sexies della l. 17.8.1942 n. 1150, nel testo introdotto dall’art. 18 della l. 6.8.1967 n. 765, prescrive che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.

Tale principio è rimasto immutato anche dopo l’entrata in vigore della legge 28.2.85 n. 47 la quale ha ribadito il principio secondo il quale gli spazi di cui alla legge 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni.

Il principio è molto importante in quanto crea un vincolo pubblicistico di destinazione di alcune aree - precisamente quelle che sono destinate a parcheggio - e tale vincolo non può essere derogato negli atti privati di disposizione degli spazi stessi.

In sostanza se un immobile è stato costruito dopo il 1967 le aree destinate a parcheggio non possono essere vendute dal costruttore separatamente dai singoli appartamenti o – se anche vendute separatamente – non potrà mai essere intaccato il diritto reale d’uso a favore del titolare dell’unità abitativa.

Infatti, l’area destinata a parcheggio costituisce pertinenza dell’appartamento e quindi se il proprietario di quest’ultimo non fosse anche proprietario della detta area, avrebbe comunque il diritto di usarne. Qualunque clausola contrattuale con la quale il venditore dell'immobile abbia riservato a sé la proprietà dell’area di parcheggio, è nulla e va sostituita dalla previsione di legge.

Pertanto, il proprietario dell’appartamento che non è anche proprietario dell’area destinata a parcheggio, può rivolgersi al Giudice per ottenere – comunque - il diritto di parcheggiare nella detta area anche se di proprietà di altri.

                               

Carla Cordeschi

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