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LASTRICO SOLARE

Uno degli innumerevoli problemi che si presentano ai condomini di un edificio è quello relativo alla ripartizione della proprietà e quindi delle spese del lastrico solare.

Innanzi tutto spesso ci si domanda cosa sia ciò che tecnicamente viene definito lastrico solare.

Ebbene, il lastrico solare è al pari del tetto, la superficie terminale dell’edificio ed ha la funzione primaria di protezione dell’edificio stesso, ma a differenza del tetto, può anche essere utilizzato per altri usi accessori come quello di terrazzo.

Si differenzia inoltre dalla terrazza a livello in quanto quest’ultima non ha la funzione di copertura dell’edificio, ma risulta destinata soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all’appartamento a cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l’esterno.

L’art. 1126 c.c. dispone che” quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano”.

E’ pertanto evidente che in caso di infiltrazioni od altri danni derivanti dall’usura del lastrico solare, le spese per il risanamento dovranno essere poste a carico delle proprietà così come specificate dal Codice Civile.

Qualora un edificio abbia più lastrici solari, le spese relative alla manutenzione degli stessi saranno a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità, e quindi dei condomini la cui proprietà è situata al di sotto del lastrico solare interessato.

 

Carla Cordeschi

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