|
RivistaOnLine Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
|
ARCHIVIO |
| HOME | LOCAZIONE | CONDOMINIO | ACQUISTO | SERVIZI | URBANISTICA | FISCO | CONVENZIONI | CONTATTO |
|
ARGOMENTI
|
|
|
Antenne centralizzate paraboliche Antenne
per telefonia cellulare Lavori di manutenzione a carico del conduttore Esclusione
dal reddito d Antenne:
delibera del Comune di Roma Acquisti in regime di comunione legale Consigli
utili per chi acquista un immobile Posti auto: pertinenza di immobili costruiti
dopo il 1967 Amministratore:
esibizione documenti contabili
Delibere condominiali: nullità e annullabilità Risarcimento per ritardato rilascio dell’immobile Antenne televisive e telefoniche Contratto di mutuo per acquisto prima casa
Contratto di alloggio per finalità turistiche Diritto di prelazione dell’inquilino
Sospensione degli sfratti nel 2001
|
LASTRICO
SOLARE
Uno degli innumerevoli problemi che si presentano ai
condomini di un edificio è quello relativo alla ripartizione della
proprietà e quindi delle spese del lastrico solare. Innanzi tutto spesso ci si domanda cosa sia ciò che
tecnicamente viene definito lastrico solare. Ebbene, il lastrico solare è al pari del tetto, la
superficie terminale dell’edificio ed ha la funzione primaria di
protezione dell’edificio stesso, ma a differenza del tetto, può anche
essere utilizzato per altri usi accessori come quello di terrazzo. Si differenzia inoltre dalla terrazza a livello in
quanto quest’ultima non ha la funzione di copertura dell’edificio, ma
risulta destinata soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità
all’appartamento a cui è collegata e del quale costituisce una
proiezione verso l’esterno. L’art. 1126 c.c. dispone che” quando l’uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano
o della porzione di piano”. E’ pertanto evidente che in caso di infiltrazioni
od altri danni derivanti dall’usura del lastrico solare, le spese per il
risanamento dovranno essere poste a carico delle proprietà così come
specificate dal Codice Civile. Qualora un edificio abbia più lastrici solari, le
spese relative alla manutenzione degli stessi saranno a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità, e quindi dei condomini la cui proprietà
è situata al di sotto del lastrico solare interessato.
Carla Cordeschi |
|
Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it |