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CONDOMINIO
E CONTO CORRENTE
Spesso ci viene
richiesto dai lettori se sia regolare o meno l'uso in essere tra gli
Amministratori di condominio di versare le somme riscosse dai condomini a
titolo di oneri condominiali su conti correnti bancari intestati a sé
stessi. Il problema venne
affrontato per la prima volta dal Tribunale civile di Milano il quale, con
sentenza n. 5517 del 26/06/1986, affermò
il principio secondo cui non risponderebbe a princìpi di corretta
amministrazione e, conseguentemente, di corretta esecuzione dell'incarico
professionale, l'uso dell'Amministratore di fare affluire gli oneri
condominiali su un conto corrente bancario a lui intestato piuttosto che
su altro intestato al Condominio. Ciò in quanto - precisò il Tribunale
di Milano - in detto conto corrente verrebbero a confondersi operazioni di
accredito e di addebito in parte riferibili al Condominio ed in parte
afferenti al patrimonio personale dell'Amministratore. Inoltre, il
problema finirebbe per acuirsi laddove a carico del Condominio venissero
poi posti gli interessi passivi maturati nel corso del tempo. In tal caso,
il Condominio finirebbe per corrispondere all'Istituto di credito
interessi passivi in parte dovuti alle operazioni bancarie compiute
dall'Amministratore limitatamente ai propri affari personali. Per giunta -
trattasi di argomentazione decisiva - il fatto che il conto corrente
bancario sia intestato all'Amministratore e non al Condominio finisce per
precludere ai singoli condomini la possibilità di verificarne
periodicamente la situazione contabile. Il medesimo
principio venne successivamente confermato sempre dal Tribunale di Milano
con ordinanza del 29/09/1993 e dal Tribunale civile di Genova con
ordinanza del 16/09/1993. I predetti provvedimenti sottolinearono altri
due inconvenienti derivanti dalla mancata tenuta di un conto di cassa da
parte del Condominio: in primo luogo, il fatto che laddove il conto
intestato all'Amministratore presenti un saldo attivo, stante la
confusione delle somme in esso confluite a vario titolo, sarebbe
impossibile individuare l'entità degli interessi attivi progressivamente
maturati ed appartenenti al
Condominio; in secondo luogo, laddove detto conto dovesse presentare un
saldo passivo, sarebbe impossibile ricostruire l'entità degli interessi
passivi da porre a carico dei condomini morosi. Per giunta, noi riteniamo
che il fatto che l'Amministratore percepisca gli interessi attivi maturati
sulle somme versate sul proprio conto corrente a titolo di oneri
condominiali finisca per assumere anche rilevanza penale, atteso che detti
interessi appartengono a pieno diritto alla comunità condominiale.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha dissipato ogni dubbio circa la
possibilità per il Condominio in quanto tale di divenire titolare di un
conto corrente bancario o comunque di intrattenere rapporti bancari di
vario genere con gli Istituti di credito (05/03/1990, n. 1734). Da ultimo, va
precisato che i princìpi su esposti possono trovare applicazione non
soltanto in ordine al conto corrente bancario, bensì anche in ordine al
conto postale, essendo sufficiente che l'Amministratore in carica provveda
all'apertura di un conto di cassa. Gli effetti che
derivano dalla mancata apertura di un conto di cassa a favore del
Condominio si sostanziano nella possibilità di chiedere la revoca
giudiziaria dell'Amministratore inadempiente anche su ricorso del singolo
condomino. Stando così le
cose, possiamo concludere nel consigliare gli interessati a pretendere dal
proprio Amministratore di Condominio l'accensione di un conto di cassa in
cui far confluire gli oneri che periodicamente sono tenuti a versare.
Luca Bolognesi |
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