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ANTENNE:DELIBERA DEL COMUNE DI ROMA Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei condomini mediante voto unanime dell'assemblea. Per gli immobili di proprietà di entri pubblici o privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da un verbale di assemblea o da copia della comunicazione scritta inviata dal proprietario, di cui verrà fatta esplicita menzione nel contratto da presentare all'Ufficio che cura l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione. Qualora l'installazione degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di volumi o di aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.) dovrà essere preventivamente acquisito il parere degli inquilini residenti mediante pronunciamento conforme ed unanime.. Tale disposizione si applica a tutte le autorizzazioni richieste successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione. Novità
degna di attenzione è stata introdotta con la deliberazione n. 211
del Comune di Roma, la quale ha indicato gli indirizzi per la
tutela della salute dai
rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Tale
deliberazione, oltre ad aver previsto e regolamentato modifiche
per la procedura di rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie
relative all'installazione degli impianti per le reti di telefonia
radiomobile e degli impianti
di trasmissione
radiofonica e telefonica e servizi
similari, ha
introdotto una importante regolamentazione riguardo le deliberazioni
condominiali per la installazione dei ripetitori sulle parti comuni
dell'edificio. Così
come si
evince dal testo letterale dell'art.11 di
tale delibera,
il posizionamento e
l'installazione di tali ripetitori potrà
essere deliberato dal
condominio solo con voto unanime di tutti i condomini. Tale
disposizione porterà finalmente chiarezza, almeno per il Comune di Roma, per quanto riguarda la validità delle delibere
assembleari, in quanto sino ad
oggi era in dubbio se era sufficiente una deliberazione presa
a maggioranza
qualificata.
Barbara
D'Agostino |
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