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ANTENNE:DELIBERA DEL COMUNE DI ROMA


Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei condomini mediante voto unanime dell'assemblea.

Per gli immobili di proprietà di entri pubblici o privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare  gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da un verbale di assemblea o da copia della comunicazione scritta inviata dal proprietario, di cui verrà fatta esplicita menzione nel contratto da presentare all'Ufficio che cura l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione.

Qualora l'installazione degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di volumi o di aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.) dovrà essere preventivamente acquisito il parere degli inquilini residenti mediante pronunciamento conforme ed unanime..

Tale disposizione si applica a tutte le autorizzazioni richieste successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.

Novità degna di attenzione è stata introdotta con la deliberazione n. 211  del Comune di Roma, la quale ha indicato gli indirizzi per la tutela della  salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche.

Tale  deliberazione, oltre ad aver previsto e regolamentato modifiche  per  la procedura  di rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie  relative all'installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e  degli impianti di  trasmissione  radiofonica e telefonica e  servizi  similari,  ha introdotto una importante regolamentazione riguardo le deliberazioni condominiali per la installazione dei ripetitori sulle parti comuni dell'edificio.

Così  come  si  evince dal testo letterale dell'art.11 di  tale  delibera,  il posizionamento  e l'installazione di tali ripetitori potrà  essere  deliberato dal condominio solo con voto unanime di tutti i condomini.

Tale disposizione porterà finalmente chiarezza, almeno per il Comune di  Roma, per quanto riguarda la validità delle delibere assembleari, in quanto sino  ad oggi era in dubbio se era sufficiente una deliberazione presa  a  maggioranza qualificata.

                                                                                   

Barbara D'Agostino  

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