|
CONDOMINIO Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
Leggi |
|
CENTRO PROVINCIALE PER IL CONDOMINIO |
|
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) Art. 10 (Partecipazione del conduttore alle assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto d'intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
|
Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it