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CONTRATTO DI MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA

L’acquirente che contrae un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale ha un vantaggio ai fini fiscali poiché gli è riconosciuta una detrazione dall’imposta IRPEF lorda. La deduzione, spettante nella misura del 19%, va calcolata su un importo massimo di 7 milioni, riferito all’ammontare complessivo degli interessi, delle clausole di indicizzazione e degli oneri accessori. Sono oneri accessori le spese di istruttoria, di perizia e notarili e lo 0,25% trattenuto dall’istituto di credito al momento dell’erogazione della somma a titolo di imposta sostitutiva.

 In caso di contitolarità del mutuo medesimo, a prescindere dal numero dei  cointestatari, il suddetto limite non varia (es. se marito e moglie hanno stipulato un mutuo per acquistare la loro abitazione principale, ciascuno di essi potrà detrarre il 19% di un importo massimo di £.3.500.000, cioè la metà di £.7.000.000).

L’agevolazione fiscale spetta anche a chi, essendo già titolare di una quota dell’unità immobiliare adibita a “prima casa”, stipuli il mutuo per acquistarne un’ulteriore quota di proprietà, mentre non compete a chi lo contragga per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale.

La suddetta detrazione è ammessa alle seguenti condizioni:

a)     che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;

b)    che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto. Il diritto all’agevolazione comunque non si perde se ciò non avviene a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Gli unici soggetti che possono beneficiare della detrazione sono il proprietario e il nudo proprietario ( es.  se l’abitazione viene intestata per l’usufrutto ad un soggetto e per la nuda proprietà ad un altro soggetto la detrazione spetta solo al nudo proprietario, in quanto l’usufruttuario non acquista la proprietà del bene).

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DI UNA NUOVA “PRIMA CASA”

Qualora un soggetto che abbia acquistato un’unità immobiliare usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per la “prima casa” l’abbia successivamente alienata, potrà usufruire di nuovo delle medesime agevolazioni in caso di “riacquisto” di un’altra “prima casa”.

In tale ipotesi il compratore diviene titolare, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta che potrà essere fatto valere al momento del nuovo acquisto.

L’ammontare del suddetto credito è rappresentato dalla somma di denaro che l’acquirente ha pagato, al momento della stipula del primo atto, a titolo d’imposta di registro o di I.v.a.. Il pagamento fatto a titolo di I.v.a dovrà però necessariamente riguardare un acquisto effettuato tra un compratore privato e un’impresa soggetta a I.v.a. In tal caso condizione per la detrazione è che sia presentata la fattura dell’impresa venditrice.

Tale agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

a)     il “nuovo acquisto” deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione;

b)    la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni “prima casa”;

c)     la parte venditrice del nuovo contratto deve essere necessariamente una persona fisica, indipendentemente dal fatto che il primo atto sia stato stipulato con una persona fisica o con un’impresa soggetta a I.v.a.. Qualora quest’ultima condizione non ricorra il compratore potrà detrarre il credito d’imposta solo in sede di dichiarazione dei redditi.

E’ importante sottolineare che l’acquirente può avvalersi del credito d’imposta,  a prescindere dal suo ammontare, solo fino alla concorrenza dell’imposta di registro del secondo atto. Quindi se  l’imposta del  primo acquisto fosse maggiore di quella attuale all’acquirente non compete alcun ulteriore rimborso.                                                                   

L’acquirente che contrae un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale ha un vantaggio ai fini fiscali poiché gli è riconosciuta una detrazione dall’imposta IRPEF lorda. La deduzione, spettante nella misura del 19%, va calcolata su un importo massimo di 7 milioni, riferito all’ammontare complessivo degli interessi, delle clausole di indicizzazione e degli oneri accessori. Sono oneri accessori le spese di istruttoria, di perizia e notarili e lo 0,25% trattenuto dall’istituto di credito al momento dell’erogazione della somma a titolo di imposta sostitutiva.

 In caso di contitolarità del mutuo medesimo, a prescindere dal numero dei  cointestatari, il suddetto limite non varia (es. se marito e moglie hanno stipulato un mutuo per acquistare la loro abitazione principale, ciascuno di essi potrà detrarre il 19% di un importo massimo di £.3.500.000, cioè la metà di £.7.000.000).

L’agevolazione fiscale spetta anche a chi, essendo già titolare di una quota dell’unità immobiliare adibita a “prima casa”, stipuli il mutuo per acquistarne un’ulteriore quota di proprietà, mentre non compete a chi lo contragga per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale.

La suddetta detrazione è ammessa alle seguenti condizioni:

a)     che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;

b)    che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto. Il diritto all’agevolazione comunque non si perde se ciò non avviene a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Gli unici soggetti che possono beneficiare della detrazione sono il proprietario e il nudo proprietario ( es.  se l’abitazione viene intestata per l’usufrutto ad un soggetto e per la nuda proprietà ad un altro soggetto la detrazione spetta solo al nudo proprietario, in quanto l’usufruttuario non acquista la proprietà del bene).

 

Angela Faraci

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