Cosa rischia il proprietario che affitta a clandestini?

 

Il testo del provvedimento, contenuto nel decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, è il seguente:

 

 

 

Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

NOTA: Alle nuove disposizioni si aggiungono le sanzioni, da un minimo di 160,00 a un massimo di 1.100,00 euro, già previste dalla Bossi-Fini (legge 189/02) in caso di mancata presentazione della comunicazione di cessione fabbricato.

 

Una prima considerazione, di carattere generale.

L’immigrazione clandestina è una realtà indiscussa, ed è indiscutibile che un Governo abbia il dovere e il diritto di porvi rimedio.

Sul fronte locativo, la realtà è molto articolata.

Ci sono proprietari che affittano in nero a cittadini italiani, a immigrati regolari e a immigrati irregolari. Ci sono inquilini con contratto di locazione, per lo più immigrati, che subaffittano o ospitano connazionali regolari o irregolari.

Persino tra gli stessi “clandestini” v’è una situazione differenziata: c’è la persona entrata clandestinamente, che ha interesse a restare invisibile perché dedita ad attività illecite; c’è la persona entrata clandestinamente, che però svolge una attività lavorativa ma non riesce ad essere regolarizzata; c’è chi, già con permesso di soggiorno, diventa irregolare per l’impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a causa d’un lavoro regolare tramutatosi in lavoro “nero” o per l’impossibilità, perché licenziato, di trovare una nuova attività lavorativa alla luce del sole.

Con l’ultimo decreto flussi, a fronte di 170.000 posti disponibili, sono state presentate 728.917 domande di regolarizzazione. Ben 558.917 persone sono rimaste escluse! Si tratta, in massima parte, d’un esercito fantasma che già vive in Italia e che lavora, atteso che i datori di lavoro hanno presentato per loro istanza di regolarizzazione (facendo salva qualche situazione speculativa).

Per la legge, queste 558.917 persone, e quelle che non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno, sono clandestini, al pari dei clandestini delinquenti.

Le svariate situazioni non possono essere trattate con lo stesso criterio.

A questo punto entra in gioco il ruolo del proprietario, deputato ad eseguire una prima cernita burocratica, senza avere, spesso, gli strumenti idonei per accertare la legittimità della presenza dell’immigrato. Peraltro, il testo del decreto legge fa riferimento a “cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato”.

Una definizione in cui rientrano le diverse categorie di immigrati già elencate e, non ultimo, l’immigrato che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno perché scaduto (e per il quale occorre attendere svariati mesi se non addirittura anni) e che è in possesso soltanto del cedolino che dimostra la richiesta di rinnovo (e, in astratto, non è certo che glielo rinnovino).

E’ una dicitura in cui sono riconoscibili anche coloro che, all’atto della sottoscrizione del contratto, erano in possesso di permesso di soggiorno, poi non più rinnovato per svariati motivi, e che, ad insaputa del proprietario, sono diventati “irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato”.

Il proprietario locatore, qualora l’irregolarità del suo inquilino sopravvenisse a sua insaputa, è sanzionabile?

Siamo sicuri che uno dei mezzi per combattere l’immigrazione clandestina sia quello di criminalizzare i proprietari di casa o comunque coloro che accolgono immigrati, frequentemente onesti, che hanno avuto la disgrazia di non ottenere la regolarizzazione?

Quei proprietari che affittano in nero sono sicuramente perseguibili sotto il profilo fiscale, ma condannarli alla reclusione e alla confisca dell’appartamento a cosa conduce? Alla riduzione dell’immigrazione clandestina? O non, piuttosto, ad ingrossare le numerose bidonville che sorgono un po’ dappertutto? Appare, comunque, esagerato trattare i proprietari, anche se in difetto, alla stregua dei “mercanti di schiavi” e di coloro che si macchiano del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Alimentando la paura della reclusione e della confisca, si creerà un blocco locativo nei confronti degli immigrati, così come accade nei confronti di nuclei familiari di 65enni e ultra 65enni, o con portatori di handicap, a cui nessuno affitta in ragione delle reiterate sospensioni degli sfratti a loro carico.

Un’ultima perla contenuta nel decreto è la previsione di sanzioni a carico di colui che “cede a titolo oneroso un immobile”. La cessione o l’ospitalità a titolo gratuito sono, quindi, esenti da sanzioni. Evidentemente si tratta di una svista, a dimostrazione che la fretta non giova mai a niente.

Tanto meno alla scrittura “criteriata” di una legge.

 

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