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LOCAZIONE Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
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contratti agevolati
Accordo di Roma |
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ACCORDO CONTRATTI ORDINARI: |
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ACCORDO CONTRATTI TRANSITORI: |
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ACCORDO CONTRATTO STUDENTI: |
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ACCORDO PER I CONTRATTI AGEVOLATI NEL COMUNE DI ROMA Depositato presso il Comune di Roma il 6/8/1999 Prot. n. 4473
Fra le seguenti Organizzazioni: CONFEDILIZIA, ASPPI, APPC, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA, si conviene e stipula quanto segue.
(art. 2, comma 3. L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/99)
L’ambito dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo dl Comune di Roma. Il territorio del Comune viene suddiviso in 9 grandi aree urbane con l’individuazione all’interno di 174 zone omogenee come da allegato A. Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensili. Le parti stipuleranno i contratti individuali secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato F. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la tabella come da allegato D. I metri quadrati dell’unità immobiliare, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno, data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale scoperta a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare. La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 sono conteggiati al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 10% fino ad un massimo di 70 mq. Per gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq., la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6 . I suddetti imiti tengono conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 18/6/1987.
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B relativa al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
I contratti tipo dovranno prevedere la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione".
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 5/3/99)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma. Ai fini dell’art. 2, comma 4, D.M. 5/3/99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone del Comune di Roma. Per i contratti in epigrafe - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub 1) - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Fattispecie di esigenze dei proprietari: 1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - matrimonio dei figli; - rientro dall’estero; - destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; - destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.
2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori: 1) quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato F).
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà essere oggetto di revisione prima della suddetta scadenza ove le parti, di comune intesa, lo ritengano opportuno.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto in data 6 agosto 1999 dalle organizzazioni stipulanti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
(Accordo ex art. 5 commi 2 e 3 della legge 431/98 e art. 3 del D.M. 5/3/1999)
L’accordo riguarda gli iscritti alle Università, statali e non statali, di Roma presenti nel territorio del Comune di Roma. Il canone di locazione è definito sulla base dell’accordo territoriale, depositato il 6 agosto 1999 prot. n. 4473 presso l’Assessorato alla Casa del Comune di Roma, di cui il presente capitolo è parte integrante, e sulla base dei punti qui sotto concordati. Il canone deve essere corrisposto in via solidale tra tutti i conduttori, che potranno tra loro suddividere pro quota l’importo complessivo. Al fine di soddisfare la domanda alloggiativa degli studenti universitari, a partire dagli studenti idonei, le Aziende per il Diritto allo Studio Universitario potranno assumere alloggi in locazione in qualità di conduttori. In questo caso le parti firmatarie si riconvocheranno per concordare, nel rispetto del presente accordo, le modalità della stipula di tali fattispecie contrattuali. Le oscillazioni dei canoni per le locazioni riguardanti gli studenti universitari sono fissate sulla base dell’accordo territoriale per il Comune di Roma. Gli alloggi locati a studenti universitari dovranno preferibilmente prevedere i seguenti elementi: - Disponibilità di almeno 20-25 mq per studenti abitante; - appartamento ammobiliato fornito di almeno (riferimento standard previsti per le case dello studente) più lavatrice; - ubicazione dell’alloggio in prossimità della sede universitaria dove è iscritto lo studente, e/o facilità di raggiungimento del luogo di studio con mezzi di trasporto pubblico; - presenza di impianto di riscaldamento; - presenza di doppi servizi oltre i 100 mq. Per l’immobile in locazione dovrà essere stilato un verbale contenente entità e qualità del mobilio esistente. E’ esclusa la sublocazione.
In caso di recesso di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, ammesso il subentro di altro studente nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per accettazione tramite raccomandata R/R al locatore da parte del conduttore/i iniziali e di quello subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente le clausole contrattuali ed in particolare la durata concordata inizialmente. Il pagamento del canone ed oneri accessori non è interrotta dal recesso di uno o più conduttori. Indipendentemente da gravi motivi è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso un mese prima. Per il termine si farà riferimento alla data di ricevuta dell’avviso da parte del locatore. Qualora tutti gli originali conduttori fossero sostituiti da subentranti, questi dovranno stipulare un nuovo contratto entro 30 giorni dall’ultimo subentro, salvo il pagamento dell’indennità di occupazione sino all’effettivo rilascio dell’alloggio.
Sono a carico del conduttore/studente le spese condominiali e dei servizi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 392/78 e delle tabelle dell’accordo. In considerazione della prassi e degli usi locali, per cui spesso i contratti di fornitura di acqua, luce e gas rimangono intestati al locatore e si è in presenza di frequenti scambi tra i conduttori/studenti, può essere inserita nel contratto la clausola che prevede il pagamento delle spese condominiali e dei servizi con quota mensile forfetaria pari a 1/12 delle spese annuali per tali oneri accessori preventivate o, in mancanza, come da consuntivo. Sono comunque a carico dl conduttore anche la Tarsu mensile e l’eventuale spesa del telefono intestato al locatore. Il conduttore deve obbligatoriamente provvedere agli adempimenti previsti a suo carico dal DPR 412/93, pena il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata manutenzione prescritta dell’impianto di riscaldamento autonomo. Il deposito cauzionale, che genera la maturazione dell’interesse legale vigente tempo per tempo, può altresì essere sostituito da una fideiussione bancaria, assicurativa, o di terzi, che dovrà scadere tre mesi dopo la scadenza del contratto, a garanzia dell’esatto pagamento, delle spese condominiali e delle utenze al conduttore ripetibili, anche al subentro di uno studente ad altro.
La commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni studentesche firmatarie dell’accordo.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale, ex art. 4, comma 1, della legge n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero delle Finanze, emanato il 5/3/99 di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 431/98, all’accordo territoriale di cui al punto 3, alle disposizioni del Codice Civile vigente, alle norme vigenti e agli usi locali. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale, sostituita di quella scritta l’8 febbraio ‘99, e potrà essere oggetto di revisione prima della suddetta scadenza ove le parti, di comune intesa, lo ritengano opportuno.
Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo l’allegato tipo di contratto.
Roma, 17 dicembre 1999 Le organizzazioni stipulanti: CONFEDILIZIA, ASPPI, APPC, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, UDU, COORDINAMENTO COLLETTIVO UNIVERSITARI |
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