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     Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

 

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La legge 392/78

 

 

 

 

Le locazioni commerciali continuano ad essere regolate dalla Legge 392/78 (cosiddetta dell'equo canone).

Il canone è libero.

Per gli uffici, i negozi, le attività artigianali o industriali la durata minima non può essere inferiore a 6 anni, rinnovabili per altri 6 in mancanza di recesso per necessità del proprietario. Per gli alberghi la durata minima è di 9 anni, rinnovabili per altri 9.

Il canone può essere aggiornato, a partire dall'inizio del secondo anno, in misura pari al 75% dell'aumento del costo della vita.

L'inquilino ha diritto di relazione in caso di vendita e di nuova locazione. 

In caso di disdetta da parte del proprietario, l'inquilino ha diritto ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mensilità dell'ultimo canone se si tratta di attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, o di 21 se si tratta di attività alberghiera. Ha diritto al doppio dell'indennità prevista, qualora l'immobile venga adibito, da chiunque, entro un anno dal rilascio, all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella stessa tabella merceologica.

I box auto sono regolati dal Codice Civile, senza vincoli rispetto al canone e alla durata.

 

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