|
LOCAZIONE Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
|
Locazioni commerciali
negozi - uffici - box - alberghi |
| CARTOGRAFIA | ||
| VALORI LOCATIVI | ||
| DETERMINAZIONE DEL CANONE | ||
| RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI |
|
Le locazioni commerciali continuano ad essere regolate dalla Legge 392/78 (cosiddetta dell'equo canone). Il canone è libero. Per gli uffici, i negozi, le attività artigianali o industriali la durata minima non può essere inferiore a 6 anni, rinnovabili per altri 6 in mancanza di recesso per necessità del proprietario. Per gli alberghi la durata minima è di 9 anni, rinnovabili per altri 9. Il canone può essere aggiornato, a partire dall'inizio del secondo anno, in misura pari al 75% dell'aumento del costo della vita. L'inquilino ha diritto di relazione in caso di vendita e di nuova locazione. In caso di disdetta da parte del proprietario, l'inquilino ha diritto ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a 18 mensilità dell'ultimo canone se si tratta di attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, o di 21 se si tratta di attività alberghiera. Ha diritto al doppio dell'indennità prevista, qualora l'immobile venga adibito, da chiunque, entro un anno dal rilascio, all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella stessa tabella merceologica. I box auto sono regolati dal Codice Civile, senza vincoli rispetto al canone e alla durata. |
|
Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it |