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Varata nel 1996 è diventata motivo del contendereLegge
antiusura: Il
decreto di fine anno viziato da grossolani errori di incostituzionalità. di
Enrico Sinigaglia * La
Legge n. 108 del 1996 ha dettato, come è noto, disposizioni in materia
di usura. In particolare (art.1), ha riscritto l’ art. 644 del codice
penale, che sanziona il delitto di usura, prevedendo una pena detentiva
(reclusione da uno a sei anni) unicamente ad una sanzione pecuniaria
(multa da sei a trenta milioni di lire) per chiunque si faccia dare o
promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una
prestazione di denaro odi altra utilità. L’art. 644 c.p., nella sua
nuova formulazione, ha altresì previsto che sia la legge a stabilire i]
limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e che
l’ usurarietà debba ritenersi comunque sussistente, anche al di sotto
del predetto limite, quando chi ha dato o promesso gli interessi si trovi
in condizione di difficoltà economica e finanziaria, sempre che
sussista, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso
medio praticato per operazioni similari, una sproporzione tra gli
interessi applicati e la prestazione di denaro o l’opera di mediazione
(comma 4). Nel contempo, la legge ha delineato il meccanismo per la
determinazione del tasso soglia (oltre il quale scatta la sanzione penale
suddetta), stabilendo che esso non possa superare il tasso effettivo
globale (TAEG) medio degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dall’ufficio
italiano cambi e dalla Banca d’ Italia, comprensivo di commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, aumentato della metà. Spetta al Ministro dei Tesoro rilevare
trimestralmente il TAEG, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
Italiano Cambi, mentre i valori medi derivanti da tale rilevazione,
corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di
sconto successive al trimestre di riferimento sono pubblicati senza
ritardo sulla Gazzetta Ufficiale(art. 2). Altra innovazione di grande
spessore, ai nostri finì, è la sostituzione del secondo comma dell‘
art. 1815 del codice civile, sostituito dal seguente: “Se sono convenuti
interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
(art. 4). Stante il predetto quadro di riferimento, dal 09.03.1996 (data
di entrata in vigore della L. 108/96), o, quantomeno, dal momento della
pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del TAEG da parte del
Ministro dei Tesoro (si veda al riguardo l’art. 3 L. 108/96)
l’ accesso al credito avrebbe dovuto essere regolato nei termini sin
qui rappresentati. Anche i contratti di mutuo erogati per l’acquisto
immobiliare prima dell’entrata in vigore della menzionata normativa
avrebbero dovuto adeguarvisi. Basti al riguardo considerare che il
nuovo testo deIl’art. 644 c.p. qualifica usurari nei termini sopra indicati
sia gli interessi promessi sia gli interessi dati, con ciò stabilendo
in modo inequivoco che nella valutazione circa l’ usurarietà o
meno dei medesimi non può che aversi riguardo al momento della
materiale corresponsione, per nulla rilevando il fatto che il saggio fosse
o meno soggetto a sanzione penale al momento della relativa pattuizione. A
corredo di quanto sopra, deve sottolinearsi come il nostro sistema
creditizio non abbia mai dato importanza al fatto che il cittadino cui
veniva applicato un tasso divenuto usurario per effetto della L. 108/96
potesse, per effetto del sopra indicato nuovo testo del secondo comma
dell’art. 1815 c.c., cessare il pagamento degli interessi su di un mutuo
precedentemente contratto, in virtù
dell’intervenuta nullità della relativa
clausola. In un simile contesto è
intervenuta la Sent. della sezione I della Corte di Cassazione n. 14899
del 17.11.2000 depositata in pari data che, al di là delle reazioni
emotive che ne sono derivate, non ha fatto altro che applicare le
disposizioni di legge ed i principi sin qui rappresentati, cassando la
sentenza della Corte d’Appello di Bologna oggetto di ricorso con rinvio
ad altra sezione della medesima. Per completezza deve precisarsi che la
Cassazione ha nell’occasione ritenuto che deve trattarsi di prestazioni
non ancora eseguite, che gli artt. 1339 e 141920
comma cc. consentono invero la sostituzione
automatica di clausole con altre volute dall’ordinamento, come la
semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione e, quel
che più è rilevante, che ai fini della qualificazione usuraria degli
interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula degli
interessi. Il DI. 29.12.2000 n. 394 è
frutto della levata di scudi del sistema creditizio, del Governatore della
Banca d’ Italia e di altri conseguente alla Sentenza n. 14899/00 appena
indicata. Appare inutile dilungarsi sull’articolato, dal momento che in
Parlamento è in corso il dibattito per la conversione in legge anche se
va ricordato che esso conteneva errori grossolani per cui il Tribunale di
Benevento ha sollevato questione di legittimità costituzionale e l’ ha
rinviato alla Suprema Corte. Attualmente nel Governo sembra
intervenuto un accordo su un tasso sostitutivo del 9,96%, maggiorato di un
punto (10,96%) per i mutui sottoscritti da imprese e ridotto di un punto e
mezzo (8,46%) per i mutui sottoscritti da famiglie per l’acquisto della
prima casa di importo fino a i 50 milioni di lire. Rimangono comunque tutte le
riserve e censure espresse sulla illegittimità del Decreto che, alla luce
delle modalità di svolgimento del dibattito in corso in sede di
conversione, rischiano di essere mantenute anche in ordine alla Legge di
conversione. *
Esperto
legale Asppi nazionale fonte: Pietra su Pietra, bimestrale dell'Asppi |
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