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Varata nel 1996 è diventata motivo del contendere


Legge antiusura: ecco come funziona


Il decreto di fine anno viziato da grossolani errori di incostituzionalità.

 

di Enrico Sinigaglia *

 

La Legge n. 108 del 1996 ha dettato, come è noto, disposizioni in mate­ria di usura. In particolare (art.1), ha riscritto l’ art. 644 del codice penale, che sanziona il delitto di usura, preveden­do una pena detentiva (reclusione da uno a sei anni) unicamente ad una sanzione pecuniaria (multa da sei a trenta milioni di lire) per chiunque si faccia dare o promet­tere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di dena­ro odi altra utilità. L’art. 644 c.p., nella sua nuova formulazione, ha altresì previsto che sia la legge a stabilire i] limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e che l’ usurarietà debba rite­nersi comunque sussistente, anche al di sotto del predetto limite, quando chi ha dato o promesso gli interessi si trovi in condizione di difficoltà economica e finan­ziaria, sempre che sussista, avuto riguar­do alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, una sproporzione tra gli interessi applicati e la prestazione di denaro o l’opera di mediazione (comma 4). Nel contempo, la legge ha delineato il mecca­nismo per la determinazione del tasso so­glia (oltre il quale scatta la sanzione pena­le suddetta), stabilendo che esso non possa superare il tasso effettivo globale (TAEG) medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscrit­ti nell’elenco tenuto dall’ufficio italiano cambi e dalla Banca d’ Italia, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, aumentato della metà. Spetta al Ministro dei Tesoro rilevare trimestralmente il TAEG, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, mentre i valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali varia­zioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento sono pubbli­cati senza ritardo sul­la Gazzetta Ufficiale(art. 2). Altra innovazione di grande spes­sore, ai nostri finì, è la sostituzione del secondo comma dell‘ art. 1815 del codice civile, sostituito dal seguente: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4). Stante il predetto quadro di riferimento, dal 09.03.1996 (data di entrata in vigore della L. 108/96), o, quantomeno, dal mo­mento della pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del TAEG da parte del Ministro dei Tesoro (si veda al riguar­do l’art. 3 L. 108/96) l’ accesso al credito avrebbe dovuto essere regolato nei ter­mini sin qui rappresentati. Anche i con­tratti di mutuo erogati per l’acquisto im­mobiliare prima dell’entrata in vigore del­la menzionata normativa avrebbero dovu­to adeguarvisi. Basti al riguardo conside­rare che il nuovo testo deIl’art. 644 c.p. qualifica usurari nei termini sopra in­dicati sia gli inte­ressi promessi sia gli interessi dati, con ciò stabilendo in modo inequivoco che nella va­lutazione cir­ca l’ usurarietà o meno dei medesimi non può che aversi ri­guardo al momento della materiale corresponsione, per nulla rilevando il fatto che il saggio fosse o meno soggetto a sanzione penale al momento della relativa pattuizione. A corredo di quanto sopra, deve sottolinearsi come il nostro sistema creditizio non abbia mai dato importanza al fatto che il cittadino cui veniva applicato un tasso divenuto usurario per effetto della L. 108/96 potesse, per effetto del sopra indicato nuovo testo del secondo comma dell’art. 1815 c.c., cessare il pagamento degli interessi su di un mutuo precedentemente contratto, in virtù dell’intervenuta nullità della relativa clausola.

In un simile contesto è intervenuta la Sent. della sezione I della Corte di Cassazione n. 14899 del 17.11.2000 depositata in pari data che, al di là delle reazioni emotive che ne sono derivate, non ha fatto altro che applicare le disposizioni di legge ed i principi sin qui rappresentati, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna oggetto di ricorso con rinvio ad altra sezione della medesima. Per completezza deve precisarsi che la Cassazione ha nell’occasione ritenuto che deve trattarsi di prestazioni non ancora eseguite, che gli artt. 1339 e 141920 comma cc. consentono invero la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall’ordinamento, come la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione e, quel che più è rilevante, che ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula degli interessi.

Il DI. 29.12.2000 n. 394 è frutto della levata di scudi del sistema creditizio, del Governatore della Banca d’ Italia e di altri conseguente alla Sentenza n. 14899/00 appena indicata. Appare inutile dilungarsi sull’articolato, dal momento che in Parlamento è in corso il dibattito per la conversione in legge anche se va ricordato che esso conteneva errori grossolani per cui il Tribunale di Benevento ha sollevato questione di legittimità costituzionale e l’ ha rinviato alla Suprema Corte.

Attualmente nel Governo sembra intervenuto un accordo su un tasso sostitutivo del 9,96%, maggiorato di un punto (10,96%) per i mutui sottoscritti da imprese e ridotto di un punto e mezzo (8,46%) per i mutui sottoscritti da famiglie per l’acquisto della prima casa di importo fino a i 50 milioni di lire.

Rimangono comunque tutte le riserve e censure espresse sulla illegittimità del Decreto che, alla luce delle modalità di svolgimento del dibattito in corso in sede di conversione, rischiano di essere mantenute anche in ordine alla Legge di conversione.

* Esperto legale Asppi nazionale  

fonte: Pietra su Pietra, bimestrale dell'Asppi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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