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SUCCESSIONI E DONAZIONI |
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Il collegato alla finanziaria ha provveduto anche a modificare la disciplina di successioni e donazioni. SUCCESSIONI
aperte a far data dall’1
luglio 2000 (efficacia retroattiva) Aliquote
da applicare
EREDE
ð 4%
coniuge e parenti
in linea retta (figli, nipoti,
pronipoti – discendenti dei
figli – genitori, nonni, ecc.);
ð
6%
nei confronti degli
altri parenti fino al quarto
grado, degli affini in linea retta, nonché degli
affini in linea collaterale fino al terzo grado
(fratelli, sorelle, suoceri, padre e madre dei
suoceri, nipoti – figli di fratelli e sorelle
– zii, cognati,
ecc.); ð 8% tutti gli altri soggetti. Franchigia E’ stato elevato l’importo della franchigia a lire 350.000.000. Inoltre, la franchigia, così come modificata, non sarà complessiva, ma applicabile per ogni singolo erede. Nel caso in cui l’erede sia un minore o un portatore di handicap, la franchigia è elevata a L. 1.000.000.000. Gli importi della franchigia verranno rivalutati ogni quattro anni, tramite apposito decreto del Ministro delle Finanze. Pagamento
in vita dell’imposta di successione E’ stata prevista la possibilità di anticipare in vita il pagamento del tributo accessorio. La norma stabilisce che non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni ed i diritti per i quali l’imposta venga pagata volontariamente prima del decesso. In questo caso l’aliquota dell’imposta viene diminuita di un punto percentuale rispetto a quella ordinaria. Con apposito decreto verranno rese note le modalità di versamento, e soprattutto saranno previste le modalità per pubblicizzare ed individuare i beni sui quali è stata pagata l’imposta di successione quando il de cuius era ancora in vita. Beni
alienati negli ultimi sei mesi E’ stata eliminata la norma che attraeva nella base imponibile dell’imposta di successione tutti i beni alienati dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita. Beni
cointestati E’ stata altresì superata anche la presunzione in base alla quale alcuni beni cointestati con eredi e legatari, a livello fiscale, erano da considerare di esclusiva pertinenza del defunto; ora, al contrario, si dovrà verificare l’effettiva appartenenza seguendo le regole dettate dal Codice Civile. Presunzioni
per gioielli, mobilia e denaro In considerazione del fatto che ora la tassazione non dovrà più essere effettuata sul totale della massa ereditaria, bensì sulle quote di ogni singolo erede (con la franchigia, applicabile ad ogni quota, pari a L. 350.000.000 o a L. 1.000.000.000), anche la presunzione che la percentuale forfetaria del 10% di gioielli, mobilia e denaro sia imputabile al de cuius dovrà valere su ogni singola quota.
Donazioni A partire dal 01/01/2001, alle donazioni saranno applicate le seguenti aliquote: Beneficiario ð
3% coniuge
e parenti in linea retta;
ð
5% altri
parenti fino al quarto grado e affini
in linea
retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo
grado; ð 7% tutti gli altri soggetti. Franchigia Anche per le donazioni è stato elevato l’importo della franchigia a lire 350.000.000 per ogni singolo beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario sia un minore o un portatore di handicap, la franchigia prevista è pari a L. 1.000.000.000. Anche per le donazioni, gli importi delle franchigie saranno rivalutati ogni quattro anni tramite del Ministro delle Finanze. Aspetti
e provvedimenti comuni sia alle successioni che alle donazioni Prima
Casa Nel caso in cui il bene oggetto della donazione o successione sia un immobile di civile abitazione non di lusso, che per il beneficiario costituisca “prima casa”, le imposte ipotecarie e catastali saranno applicate in misura fissa, pari a: L. 250.000 imposta ipotecaria; L. 250.000 imposte catastali.
INVIM
E’ prevista la soppressione dell’INVIM
e della relativa imposta sostitutiva, sia per le successioni, sia per
le donazioni. Donazioni
Indirette La norma ha meglio regolamentato la tassazione di tutti quegli atti definiti come "donazioni indirette", ovvero quegli atti che, pur non manifestandosi con il trasferimento di una cosa o di un diritto, comportano un incremento patrimoniale a favore di un terzo senza che questi ne abbia pagato il giusto corrispettivo. A titolo puramente esemplificativo, si considerano "donazioni indirette":; – il versamento di somme su conti correnti cointestati; – il pagamento di un debito altrui; – la rinuncia a diritti reali o di credito; – l'acquisto di beni fatti con denaro proprio a nome di altri; – la vendita a prezzo di favore; – la remissione di un debito. La norma ha previsto che tali atti e comportamenti debbano essere assoggettati ad imposta sulle donazioni soltanto se relativi ai trasferimenti di beni e diritti. Sono inoltre esclusi tutti quegli atti, configurabili come donazioni indirette, che hanno per oggetto trasferimenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale o soggetti ad IVA. A titolo esemplificativo, l’acquisto di un immobile o di un’azienda da parte di un soggetto, il cui corrispettivo viene però versato dal padre, non è configurabile come atto soggetto ad imposta di successione, purché l’accollo dell’onere del pagamento del prezzo da parte del genitore risulti espressamente dall’atto stesso. Ciò dipende dal fatto che il trasferimento di un immobile o di una azienda è già colpito da imposta di registro proporzionale o da IVA. Al contrario, come si evince dal tenore letterale della norma e secondo l'interpretazione oggi fornita dalla dottrina più autorevole, nel caso dell’esempio sopra esposto sembra possibile affermare che, qualora nell’atto in menzione non risulti il fatto che un terzo si è fatto carico del versamento del corrispettivo (ipotesi di accensione di un prestito bancario intestato all’acquirente – figlio -, anche se poi, di fatto, viene estinto dal padre), si tratti di fattispecie assimilabile ad una donazione indiretta, quindi assoggettabile alla relativa imposta. La norma prevede, però, che le donazioni indirette non possano essere accertate d’ufficio, bensì solamente nel contesto di un procedimento riguardante l’accertamento di altri tributi, nel corso del quale il beneficiario denunci di aver ricevuto la donazione. Le donazioni indirette sono assoggettate ad imposta solamente per la parte che eccede lire 350.000.000.
Alle donazioni indirette si applica l'imposta alle aliquote
previste per le donazioni dirette (3 - 5 – 7%), se però vengono
accertate, con le modalità di cui sopra, sull'imponibile verrà applicata
l'aliquota fissa del 7%. E' inoltre previsto che, sino al 31 dicembre
2001, alle donazioni indirette che siano state registrate volontariamente
dai contribuenti si applicherà l'aliquota del 3%, indipendentemente dal
grado di parentela o affinità che lega il donante al beneficiario. |
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