NOVITA' FISCALI Associazione 


  Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

 

 


HOME LOCAZIONE CONDOMINIO ACQUISTO SERVIZI URBANISTICA RivistaOnLine CONVENZIONI CONTATTO
 

RECUPERO IMPOSTA PER ACQUISTO PRIMA CASA

indietro

L’art. 7 della Legge 448/98, ha previsto che, a decorrere dal 1999, vi sia la possibilità di recuperare l’imposta (registro o IVA) assolta per l’acquisto della “prima casa”, a condizione che il contribuente ceda l’immobile acquisito e che entro un anno dalla cessione provveda ad acquistarne altro avente i requisiti, anch’esso, per poter fruire delle agevolazioni per la “prima casa”.

Sull’argomento si è espressa la circolare 19 dell’1 marzo 2001, precisando i seguenti punti:

·      Il credito è un credito personale à esso compete al contribuente che al momento dell’acquisto agevolato di un immobile abbia ceduto da non oltre un anno la “prima casa” da lui stesso acquistata. Quindi, se la casa ceduta, seppur fosse l’abitazione principale, era pervenuta al contribuente per successione o donazione, non potrà mai essere considerata ai fini del calcolo del credito d’imposta in menzione.

·      Immobili acquistati, fino al 22 maggio 1993, da imprese à coloro che hanno acquistato immobili di civile abitazione dalle imprese costruttrici, entro il maggio 1993, hanno corrisposto l’IVA con aliquota ridotta (2% o 4%) indipendentemente dalla condizione soggettiva e oggettiva necessaria per poter fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto la predetta aliquota era l’aliquota propria delle abitazioni alienate da imprese costruttrici. In tale caso, stante la letterale interpretazione della norma, per tali contribuenti non era possibile vedersi riconosciuto alcun credito d’imposta, nel caso di cessione e successivo riacquisto. La circolare, al contrario, estende anche a tali soggetti la possibilità di poter fruire dell’agevolazione a patto che, nell’atto di riacquisto il contribuente dichiari che, in relazione all’immobile alienato, vi erano le condizioni per fruire delle agevolazioni “prima casa” stante le norme all’epoca vigenti. 

·      Per fruire del credito à il contribuente, al fine dell’ottenimento del credito d’imposta, deve inserirne la richiesta nell’atto di riacquisto ed indicare gli elementi necessari per il calcolo. La documentazione comprovante il credito deve essere tenuta a disposizione,  ai fini di eventuali controlli.

·      Trasferimento del credito mortis causa à in caso di decesso il credito maturato in capo al de cuius si trasferisce agli eredi. Quindi il credito matura in capo al soggetto che acquista l’immobile, ma successivamente il credito si può trasferire solamente per successione. 

 

SUCCESSIVO

Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it