|
|
Finanziaria, le novità per
la casa
Con l’approvazione della
Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in campo
fiscale, molte novità interessanti alcune delle quali riguardano in modo
particolare i proprietari di immobili.
Innanzitutto verranno esaminate, molto brevemente, le disposizioni che
interessano più da vicino i proprietari di casa per poi accennare alle
novità che riguardano la generalità dei contribuenti.
Immobili e fisco
Anche per il 2007 è stata
prorogata l’agevolazione riguardante gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio; in particolare, la detrazione Irpef del 36% e
l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Non sono ricompresi nella disposizione di proroga:
1.gli interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo
riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare;
2.gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi dal rischio di
dissesto idrogeologico.
Un’ulteriore novità introdotta con il decreto Bersani riguarda il limite
massimo di spesa detraibili che è posto pari a 48.000,00 € ed è riferito
solo ed esclusivamente alla singola unità immobiliare.
Modifiche alla disciplina
dell’Ici
Il disposto normativo
contenuto nella legge finanziaria per il 2007 tende a dare attuazione alle
norme introdotte in agosto 2006, per effetto della conversione in legge del
Decreto n. 223 del 2006, in base alle quali la liquidazione dell’Ici dovrà
essere ricompresa nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, è stato
previsto che, a decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi
presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato, deve essere
specificato:
•Oltre all’indirizzo anche
l’identificativo dell’immobile stesso costituiti dal codice del comune, dal
foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;
•L’importo dell’imposta comunale pagata l’anno precedente.
Grazie all’introduzione dei
suddetti dati in dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate, tramite
verifica ex art. 36 bis del Dpr 600/1973, sarà in grado di fornire ai
comuni, relativamente a ciascun contribuente, un dettagliato confronto fra
quanto dichiarato e quanto versato, così da contribuire favorevolmente
all’attività di liquidazione svolta dal comune ai sensi dell’art. 11 del
Decreto Ici.
Per quanto riguarda, invece, il periodo d’imposta 2006, quindi la
dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata nel corso del 2007, la
legge finanziaria prevede la sola indicazione dell’importo dell’Ici dovuta
con riferimento a ciascun fabbricato.
In materia di dichiarazione Ici, è opportuno segnalare che, la legge
finanziaria ha reintrodotto l’obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui
gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del
modello unico informatico; inoltre, è stata prevista, attraverso il comma
175, la soppressione della comunicazione ai comuni, ciò vuol dire che ogni
qualvolta occorrerà fare una comunicazione al comune dov’è situato
l’immobile occorrerà farlo attraverso la redazione di una dichiarazione ici.
In tema di accertamento i commi 161 e successivi prevedono, in relazione
agli atti di accertamento sia in rettifica che d’ufficio, un nuovo termine
entro il quale notificare gli atti impositivi fissato al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui doveva essere posto in essere
l’adempimento dichiarativo e/o del versamento dell’imposta dovuta.
Sempre ai fini Ici è previsto che per chiedere il rimborso delle imposte
versate e non dovute il contribuente può chiedere il rimborso entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione delle somme.
Detrazioni per i canoni di
locazione sostenuti per motivi di studio
E’ stata prevista una nuova detrazione del 19% delle spese sostenute per i
canoni di locazione dipendenti da contratti stipulati da studenti iscritti
all’università, con un massimo di spesa riconosciuta pari a € 2.633,00
quindi un risparmio d’imposta pari al massimo a 500,00 €.
Tuttavia per poter
beneficiare della detrazione occorre che:
•l’università sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello
studente, con una distanza di almeno 100 km e comunque in una provincia
diversa;
•l’unità immobiliare deve essere situata nel comune dove ha sede
l’università o nei comuni limitrofi;
•il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge
9/12/1998 n. 431, ciò vuol dire che può trattarsi sia di un contratto
transitorio, che di un concordato o anche di un contratto a canone libero.
Premiato il risparmio
energetico
Con le disposizioni contenute nei commi da 344 a 349 della legge finanziaria
sono state introdotte una serie di agevolazioni di natura temporanea per la
realizzazione di interventi finalizzati all’ottenimento del risparmio
energetico.
In particolare, sono state previste delle detrazioni d’imposta da attribuire
in misura pari al 55% delle spese sostenute dal contribuente nel 2007, con
importi massimi di spesa che però variano in funzione dell’intervento
effettuato, e con obbligo di ripartizione in tre anni con rata costante.
Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina relativa a ciascun
intervento, si rilevano altri elementi comuni:
•Da un punto di vista procedurale trovano applicazione le modalità previste
per la richiesta della detrazione del “36%” relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio;
•Occorre un’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che attesti la
rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge;
•E’ necessario, inoltre, acquisire una certificazione energetica
dell’edificio di cui al decreto n. 192/2005 oppure un “attestato di
qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista
abilitato.
•Infine, entro il 28 febbraio 2007 saranno emanati i decreti attuativi in
merito alle suddette agevolazioni.
Riqualificazione energetica
degli edifici
Il comma 344 riconosce al contribuente una detrazione del 55% degli importi
pagati nell’anno 2007, fino ad un importo massimo di spesa pari a 181.000,00
€ e quindi una detrazione massima di € 100.000,00 da ripartire in tre quote
annuali, per spese effettuate in relazione ad interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti e finalizzati al conseguimento di un
livello di risparmio energetico individuato dallo stesso comma 344.
Il successivo comma 345 si occupa delle spese, sempre sostenute nell’anno
2007, per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite d’energia
attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, prevedendo una detrazione
d’imposta sempre del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente e
stabilendo un valore massimo della detrazione pari a 60.000,00 € da
suddividere in tre anni. L’importo massimo della spesa sulla quale calcolare
l’ammontare della detrazione è pari a 109.000,00 €.
Incentivi per il solare
termico
In base al comma 346 beneficiano di una detrazione d’imposta del 55%
dell’importo speso nel corso del 2007 coloro che hanno effettuato degli
interventi relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione
d’acqua calda sia per usi domestici che industriali.
La detrazione è riconosciuta fino ad un valore massimo di 60.000,00 € ed è
fruibile nell’arco di tre anni, ciò vuol dire che l’importo massimo delle
spese agevolabili è pari a circa 109.000,00 €.
Caldaie ad elevata
efficienza
Con il comma 347 si riconosce un’ulteriore detrazione d’imposta, per un
importo massimo riconosciuto pari a 30.000,00 € da ripartire sempre in 3
anni, delle spese sostenute nel corso dell’anno 2007, relative ad interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione.
Incentivi per l’acquisto di
frigoriferi
Con il comma 353 si riconosce una detrazione d’imposta, che non potrà essere
superiore a € 200, pari al 20% delle spese effettuate nel 2007 in relazione
alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con
analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Si fa presente che la norma riconosce il beneficio in relazione a ciascun
apparecchio sostituito e ciò vuol dire che è possibile beneficiare della
detrazione massima di 200,00 € per ogni apparecchio sostituito.
Incentivi per l’acquisto di
TV digitali
Il comma 357 prevede la possibilità di riconoscere una detrazione d’imposta
del 20% da calcolare su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000,00 € per
l’acquisto, effettuato nel 2007, di un apparecchio televisivo dotato anche
di sintonizzatore digitale integrato.
La detrazione è riconosciuta in relazione all’acquisto di un solo
apparecchio e non può essere superiore a 200,00 €.
Altre novità (in pillole)
Scontrino parlante
A decorrere dal
1 luglio 2007, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie
per acquisto di medicinali, le stesse dovranno essere certificate da fattura
o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, il codice fiscale potrà essere riportato
a mano sullo scontrino fiscale direttamente dall’acquirente nel caso in cui
l’acquirente non sia il destinatario del farmaco e per questa ragione può
anche non conoscere il codice fiscale di quest’ultimo.
Detrazione per il PC dei
docenti
Il comma 296 introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2007, una
specifica detrazione dall’imposta lorda per i docenti delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e per il personale docente delle università statali
per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
Detrazione per l’attività sportiva
All’interno dell’art. 15 del Tuir è stata aggiunta la lettera i-quinquies
che prevede che le spese sostenute dal contribuente per l’iscrizione annuale
e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica, e rispondenti alle caratteristiche che saranno individuate
con apposito decreto, fruiscono della detrazione d’imposta pari al 19%
dell’importo speso fino ad un massimo di spesa pari a 210,00 € quindi una
detrazione al massimo pari a 40,00 €.
Per poter beneficiare della detrazione occorre che le spese per l’attività
sportiva dilettantistica riguardino ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18
anni.
Autovetture per i
soggetti portatori di handicap
Rispondono alla finalità di evitare abusi nella fruizione delle agevolazioni
fiscali per i soggetti portatori di handicap le disposizioni contenute nei
commi 36 e 37; in particolare, con tali previsioni normative si intendono
riconoscere le agevolazioni fiscali, relative agli automezzi utilizzati
esclusivamente per la locomozione dei soggetti di cui sopra, solo nel caso
in cui detti mezzi vengano utilizzati esclusivamente o prevalentemente a
beneficio dei soggetti disabili.
A questo punto è subito chiaro che l’aspetto maggiormente problematico di
questa previsione normativa, contenuta nel comma 36, riguarda la prova
dell’utilizzo esclusivo o prevalente dell’autoveicolo a beneficio del
soggetto disabile poiché si tratta di una situazione di fatto che può essere
verificata solo sul campo.
Risulterà, invece, di più semplice applicazione la disposizione normativa
contenuta nel comma 37 che prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali
legate all’acquisto dell’autovettura nell’ipotesi in cui l’interessato (o il
familiare cui è a carico) dopo aver acquistato l’autovettura la rivenda ad
altro soggetto prima del decorso di due anni.
La decadenza riguarderà:
•l’Iva del 16% non versata all’atto dell’acquisto;
•la detrazione irpef eventualmente fruita;
•le tasse automobilistiche non pagate.
Assegno di mantenimento
all’ex coniuge
Rientra nel novero dei controlli incrociati sulle persone fisiche la
disposizione contenuta nel comma 63 riguardante l’assegno di mantenimento
corrisposto all’ex coniuge.
Già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 2007 e
730/2007 anno d’imposta 2006) i soggetti passivi Irpef che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni periodici, con esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, corrisposti all’ex coniuge dovranno
indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Detrazione per le spese di frequenza degli asili nido
Solo ed esclusivamente per
le rette pagate nel 2006 si può fruire della detrazione del 19% da calcolare
su un ammontare massimo di spesa pari a 632,00 € per ogni figlio che
frequenta un asilo nido sia esso pubblico che privato.
Si fa presente che la detrazione compete sulle spese pagate nel 2006, a
prescindere dall’anno scolastico di riferimento, e documentate da fattura,
bollettino postale o bancario, ricevuta o quietanza di pagamento.
Detrazione spese per
badanti
E’ stata introdotta una nuova detrazione d’imposta pari al 19% delle spese
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale
nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Si tratta degli stessi oneri che, per gli anni d’imposta 2005 e
2006, erano considerati come oneri deducibili dal reddito complessivo. Sono
state mantenute le stesse condizioni di spettanza, ancorché per le spese
sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 il beneficio assume la natura di
detrazione, non più quella di onere deducibile. In particolare, la
detrazione riconosciuta del 19% viene calcolata su un ammontare massimo di
spesa pari a 2.100,00 € sempreché il reddito complessivo del soggetto non
supera l’importo di 40,000,00 €.
|
|