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LOCATORE E SUBLOCATORE

Nel contesto dei contratti di locazione è fondamentale tenere presente che per quanto riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo è ormai consuetudine inserire la clausola che vieta al locatore di sublocare l'immobile.

Ciò avviene in quanto la L.1978/392 all'art. 2 prevede il divieto della sublocazione dell'immobile senza il consenso del locatore.

Diversamente è regolamentata la sublocazione quando si tratta di contratti  di locazione  di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di  abitazione, in quanto  la  L.392/78 prevede che il conduttore  può sublocare  l'immobile oppure cedere il contratto anche senza il consenso del locatore.

A  carico del conduttore però sussiste l'obbligo di comunicare al locatore  la suddetta sublocazione o cessione dandone comunicazione mediante lettera Racco­mandata con avviso di ricevimento.

E' da valutare, comunque, che nei contratti in cui al conduttore è consentito di sublocare l'immobile ( ad uso abitativo oppure ad uso diverso dall'abitati­vo),il rapporto di sublocazione deriva e dipende da quello principale formato dal locatore e dal conduttore originari.

Ne consegue che la eventuale sentenza con la quale viene dichiarata la cessazione del  rapporto  locativo principale ( per finita  locazione  oppure per morosità)  esplica  i propri effetti nei confronti del sublocatore,  anche se quest'ultimo non ha partecipato al Giudizio.

Infatti,  diretta conseguenza è che il subconduttore non ha la possibilità  di proporre appello autonomamente contro la sentenza che dichiara lo scioglimento del rapporto principale.

                  

Barbara D'Agostino       

  

 

FALLIMENTO DEL CONDUTTORE

 

Qualora il conduttore venga dichiarato fallito, il rapporto locativo  prosegue in  capo  al curatore del fallimento, il quale subentra nei  diritti  e  negli obblighi contrattuali del conduttore.

Pertanto il curatore fallimentare ha il dovere di pagare i canoni che  vengano a scadere posteriormente all'apertura del fallimento, a meno che non  riconse­gni l'immobile al proprietario locatore.

Conseguentemente, in caso di inadempimento del curatore nell'obbligo di  paga­mento  dei canoni, il locatore potrà esperire azione di sfratto nei  confronti della procedura fallimentare.

Per quanto riguarda, invece, il recupero delle somme dovute a titolo di canoni il  locatore  non potrà esperire un'autonoma ed apposita azione,  bensì dovrà promuovere istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento.

  

Barbara D'Agostino 

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