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CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE AL 7 APRILE 2011:

L’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA DEVE ESSERE RIPETUTA NEL 2012

Analizziamo la normativa relativa ai contratti in essere al 7 aprile 2011.

Presupposto è che il locatore abbia inteso applicare il regime della cedolare secca, inviato la prevista raccomandata al conduttore e pagato gli acconti.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha previsto – punto 6.2 - che “il locatore può  applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011.”

La successiva circolare 26 del 1° giugno 2011 conferma nel punto 8.1.1 che per questi contratti  “l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011” e precisa che “l’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011) può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011. L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.”

E cosa accade per le annualità successive?

Ci soccorre sempre la circolare in argomento, ove stabilisce che “ per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il mod. 69.”

In buona sostanza l’opzione per l’esercizio decorrente dal 2012 va ripetuta con il mod. 69 e, solo dopo, varrà per la durata residua del contratto.

 

Riccardo Pavani

Consulente fiscale dell'Asppi di Roma

 

 

 

 

 

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