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La tabella millesimale  

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

48 Che cos’è?

 

La tabella millesimale esprime il diritto che ciascun condomino ha sulle parti co­muni, in proporzione al valore di piano o porzione di piano che gli appartiene. In virtù dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, è il regolamento di condominio che deve precisare questo valore proporzionale. Il valore deve essere espresso in millesimi; nell’accertamento dei valori si tiene conto del canone locati­zio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione delle porzioni di piano.


 

 

49 È' possibile modificarla?

 

I valori millesimali possono essere modificati, anche nell’interesse di un solo condomino quando risultano conseguenza di un errore, oppure sono mutate le condi­zioni di una parte dell’edificio, in conseguenza: di sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale, o di innovazioni di vasta portata, tali da alterare notevol­mente il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (art. 69 disp. att. c.c.).

In un condominio già formato è difficile formare la tabella millesimale per due motivi: la tabella deve essere approvata all’unanimità, e le quote millesimali devo­no essere rapportate, per legge, al valore (di mercato) proporzionale di ciascuna proprietà esclusiva, rispetto al valore dell’intero edificio.


 

 

50  Chi paga per rifare la tabella?

 

La tabella può essere revisionata ai sensi dell’articolo 1428 c.c. per qualunque er­rore determinante, e la spesa va ripartita fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (Cassazione n. 1801/64).


 

 

51 La chiusura di una terrazza intacca i millesimi?

 

La chiusura di terrazze con strutture fisse a vetri non dà luogo alla revisione delle tabelle millesimali (art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Infatti la revisione può avere corso solo in presenza di una notevole alterazione del rap­porto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

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