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Che cos’è?
La
tabella millesimale esprime il diritto che ciascun condomino ha sulle
parti comuni, in proporzione al
valore di piano o porzione di piano che gli appartiene. In virtù
dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, è il
regolamento di condominio che deve precisare questo valore proporzionale.
Il valore deve essere espresso in millesimi; nell’accertamento dei
valori si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione delle porzioni di piano.
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È' possibile modificarla?
I
valori millesimali possono essere modificati, anche nell’interesse di un
solo condomino quando risultano conseguenza di un errore, oppure sono
mutate le condizioni di una parte
dell’edificio, in conseguenza: di sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale, o di innovazioni di vasta portata, tali da
alterare notevolmente il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (art. 69
disp. att. c.c.).
In
un condominio già formato è difficile formare la tabella millesimale per
due motivi: la tabella deve essere approvata all’unanimità, e le quote
millesimali devono essere rapportate, per legge, al valore (di mercato) proporzionale di
ciascuna proprietà esclusiva, rispetto al valore dell’intero edificio.
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Chi paga per rifare la tabella?
La
tabella può essere revisionata ai sensi dell’articolo 1428 c.c. per
qualunque errore determinante, e la spesa va ripartita fra tutti i condomini in base
ai millesimi di proprietà (Cassazione n. 1801/64).
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La chiusura di una terrazza intacca i millesimi?
La
chiusura di terrazze con strutture fisse a vetri non dà luogo alla
revisione delle tabelle millesimali (art. 69 delle disposizioni di
attuazione del Codice civile). Infatti la revisione può avere corso solo
in presenza di una notevole alterazione del rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
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