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Le spese condominiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le spese condominiali

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I danni nei Condomìni

LE SPESE CONDOMINIALI

 

52 Quali sono i criteri di ripartizione delle spese.

 

L'art. 1123 c.c. prevede tre principi di ripartizione di ordine generale:

·                    criterio di riparto in misura proporzionale al valore delle singole proprietà;

•criterio di riparto in proporzione all’uso;

•criterio di riparto in base alla destinazione esclusiva.

 

A questi seguono, nel Codice, gli articoli 1124, 1125 e 1126, che prevedono al­tri tre criteri specifici di ripartizione.

Per fare chiarezza sulle spese, è opportuno distinguere tra i beni costituenti l’ossatura del condominio e i servizi.

I beni che costituiscono l’immobile, come il suolo, le fondamenta, i muri mae­stri, i tetti, i lastrici solari e tutte le altre parti dell’edificio destinate all’uso comu­ne, debbono essere tenuti in buono stato dai condomini, grazie a spese di denaro ripartite in base ai millesimi dì proprietà, cioè in base alla quota di partecipazio­ne alla proprietà del bene comune.

Per quanto riguarda i servizi, invece, quattro gruppi di spese devono essere ri­partite secondo l’uso: il riscaldamento centralizzato, l’ascensore, la manutenzio­ne e la ricostruzione delle scale, i lastrici solari di uso esclusivo.

In questi casi, a integrare le legge subentrano i regolamenti condominiali, che fis­sano tabelle millesimali per ognuno di questi servizi. Vari altri servizi, come l’acqua calda e fredda, la rotazione sacchi spazzatura, sono da ripartirsi o in base a contato­ri, o in base al numero delle persone che ne usufruiscono.


 

 

53 Le norme del codice in materia di spese sono derogabili?

 

I criteri di ripartizione delle spese, fissati dagli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., sono derogabili. Ciò significa che tali disposizioni possono essere cambiate da un re­golamento condominiale di natura contrattuale. In questo caso l’amministratore do­vrà attenersi al regolamento. Se, invece, a dettare i criteri di ripartizione fosse il re­golamento assembleare, esso non potrà mai derogare ai principi fissati dal Codice.


 

 

54 Come si suddividono le spese voluttuarie?

 

Le innovazioni di tipo voluttuario, come l’installazione di un impianto di irri­gazione automatico e computerizzato, devono essere approvate dai 2/3 del valore millesimale e dalla maggioranza dei condomini.

Il Codice civile, però, prevede la possibilità che tali spese siano a totale carico di chi intenda sostenerle. Infatti, l’art. 1121 c.c. così recita: “Qualora l’innovazio­ne importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, sal­vo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sop­portare integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”.


 

 

55 Quali i criteri per la suddivisione delle spese per la fossa

      biologica?

 

Le spese per la svuotatura della fossa biologica vanno ripartite in base al primo comma dell’art. 1123 c.c., cioè in base ai millesimi di proprietà di ciascuno.


 

56 Come ripartire gli oneri per le fognature?

 

Le spese per l’allacciamento all’impianto centrale di fognatura, cioè la costruzio­ne di nuovi canali di scarico, (come quelle per la sostituzione dell’impianto), vanno ripartite in misura proporzionale ai millesimi di proprietà delle singole unità immo­biliari (Corte di Cassazione n. 5331/79).


 

 

57 A chi compete la spesa per il cancello elettrico?

 

È' applicabile la disciplina dell’art. 1120 del Codice civile. Si tratta di innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni. Pertanto, anche i dissenzienti devono pagare.

Se il cancello non viene utilizzato da tutti i condomini, neppure indirettamente, (come si verifica, ad esempio, con il passaggio dell’autocisterna per la fornitura del combustibile che serve tutto il condominio o del camion per la raccolta dei sacchi dei rifiuti), il dispositivo di apertura a distanza del cancello deve essere pagato dai proprietari dei box, gli unici a servirsene.

Se viceversa tutti i condomini, anche indirettamente attraverso la gestione dei ser­vizi condominiali, utilizzano il cancello, la spesa va ripartita pro-quota millesimale.


 

 

58 Come si suddivide il costo per il lastrico solare?

 

L’onere della manutenzione del lastrico solare dovrebbe ripartirsi fra tutti i condomini, proporzionalmente alla quota millesimale di ciascuno, quando esso sia di proprietà e di uso condominiali.

Quando invece sia in uso esclusivo di uno o più condomini, questi (art. 1126 c.c.) partecipano per un terzo alla spesa; i restanti due terzi gravano pro quota su tutti i condomini (compresi quelli che ne hanno l’uso esclusivo) cui il lastrico serve di copertura.

 

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