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AMMINISTRATORE:ESIBIZIONE
DOCUMENTI CONTABILI
Da parte
del singolo condomino sussiste il " potere " di controllare
la gestione dell'amministratore
e conseguentemente ha " diritto "
di verificare tutta la documentazione contabile ad essa inerente. E' comunque da tenere presente che tale " potere
" e " diritto " del
singolo condomino, non può essere esercitato dal condomino in
qualsiasi modo o momento nei confronti dell'amministratore del condominio,
in quanto così come prevede
l'art.1130 del Codice
Civile l'amministratore deve rendere conto
della sua gestione
alla fine di ciascun anno. Ne consegue
che il potere del singolo condomino di controllare
la gestione
dell'Amministratore e la
documentazione contabile ad essa inerente
sussiste normalmente in
sede di rendiconto annuale presentato
dall'Amministratore, mentre, al di fuori di questa sede, il diritto
del singolo condomino di ottenere l'esibizione
di determinati documenti contabili può essere
riconosciuto solo nel caso si deduca e si dimostri uno specifico
interesse al riguardo. Nel caso specifico si è pronunciata la Corte di
Cassazione la quale ha considerato
da parte
dell'Amministratore un atto di mera
cortesia l'esibizione
della documentazione contabile richiesta
dal condomino solo per creare difficoltà all'Amministratore e non
per tutelare un proprio interesse specifico. Barbara D'Agostino
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