CONDOMINIO Associazione


      Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari


associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari

100 domande & 100 risposte

HOME LOCAZIONE RivistaOnLine ACQUISTO SERVIZI URBANISTICA FISCO CONVENZIONI CONTATTO

 

 

 

 

 

 

Il riscaldamento

 

 

 

 

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

69 Come si suddividono le spese dell’impianto centralizzato?

 

Sono tre i criteri di equa distribuzione indicati dalla giurisprudenza: riparto secondo i metri cubi riscaldati, secondo le superfici radianti, secondo un princi­pio misto di cubatura e superfici radianti.

Con superfici radianti si intendono per esempio la somma del numero di ele­menti di cui sono composti i caloriferi che riscaldano un appartamento, o la som­ma dei pannelli radianti. Spesso, alle tabelle millesimali di proprietà sono annes­se delle tabelle millesimali per il riscaldamento. E l’amministratore non ha che da rispettarle.

Anche le eventuali spese straordinarie, come la sostituzione della caldaia, de­vono essere ripartite secondo l’uso che ciascuno ne trae, cioè secondo i cosiddetti millesimi-calore.


 

 

70 Comune o autonomo?

 

C’è una norma che consente la trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti a gas unifamiliari è la legge 10/91, art. 26, che richia­ma gli interventi descritti all’art. 8 tra cui, alla lettera “g”, è indicata anche la trasformazione.

Per la trasformazione dell’impianto centrale in impianti singoli a gas è sufficiente la maggioranza di 501 millesimi. Se l’assemblea non ha autorizzato con la maggio­ranza dovuta il distacco, il condomino che voglia autonomamente installare un im­pianto autonomo deve comunque pagare tutte le spese di riscaldamento, sia di ge­stione sia di manutenzione.

È' però nulla, secondo il Tribunale di Roma, sez. III, sentenza n. 3390 del 3 marzo 1993, la deliberazione condominiale di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento adottata a maggioranza dei millesimi (come consente la suddetta I. 10/91) qualora non sia accompagnata dall’approvazione di un progetto e relativa re­lazione tecnica di conformità. Ciò a consentire ai condomini dissenzienti di verifica­re che il sacrificio del loro diritto al mantenimento del servizio comune risponde al­la finalità e alle prescrizioni della legge stessa.


 

 

71 Volendo trasformare l’impianto da gasolio a metano, quale

      maggioranza assembleare è richiesta?

 

Si deve fare riferimento a quanto dettato dal quinto comma dell’art. 1136 c.c. “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 c.c. (innovazioni) devono essere approvate con un numero dì voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio”.

L’approvazione può effettuarsi a maggioranza delle quote millesimali se, con relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, si riesce a dimostrare che il nuovo impianto consentirà il contenimento dei consumi energetici (art. 26, se­condo comma, della legge 10/90).


 

 

72 In un palazzo con impianto molto vetusto e fuori norma, quel

      è la maggioranza richiesta per passare a un riscaldamento

      autonomo a gas?

 

La Corte di cassazione ha chiaramente esposto la differenza esistente tra la disattivazione di un impianto ben funzionante e l’eliminazione del servizio per ragioni tecniche (cattivo funzionamento) o legali. Sulla stessa linea si è mossa la Corte di Appello di Firenze (sentenza del 28 novembre 1984).

Se il regolamento contrattuale non stabilisce altrimenti, la maggioranza qua­lificata è sufficiente per sopprimere l’impianto centralizzato e prevedere alla contestuale installazione dì impianti autonomi.


 

 

73 Cosa può fare il condomino che non fruisce dell’impianto di

      riscaldamento?

 

Il condominio che nei mesi invernali non abita nell’appartamento in condo­minio o usa poco la casa al mare o ai monti ha la possibilità di seguire quattro vie:

•il distacco individuale dall’impianto comune. Per ottenerlo è necessario il consenso (meglio se scritto) di tutti gli altri condomini;

•la trasformazione in impianto autonomo (l’assemblea può deliberarlo con la maggioranza semplice di 501 /1000 - Legge 10/91);

•può concordare l’adozione degli impianti di termoregolazione automatizza­ti, che, pur mantenendo l’impianto centralizzato, garantiscono la contabilizza­zione del consumo di ogni singolo appartamento.

Attenzione però ai vincoli imposti dall’assemblea: il Pretore di Civitavecchia (sentenza del 6 dicembre 1978) ha chiarito l’illegittimità della delibera che limita l’accensione del riscaldamento centralizzato nel periodo del fine settimana;

•può chiedere all’amministratore del condominio di essere autorizzato a chiudere la tubazione che immette nel proprio appartamento.

In questo caso, se dimostra che il distacco del suo impianto da quello centra­le determina un risparmio nella spesa per l’acquisto del combustibile, potrà be­neficiare di una conseguente riduzione della percentuale dei costi di esercizio (da determinarsi caso per caso).


 

 

74 Anche chi si è distaccato dall’impianto partecipa al ripristino del                   riscaldamento centrale?

 

Sì, anche il condomino che si sia distaccato dall’impianto di riscaldamento centra­lizzato deve concorrere alle spese per i lavori di ripristino, in quanto è sempre com­proprietario dell’impianto, e conservare il relativo diritto di voto.

I lavori di ripristino o adeguamento devono essere approvati dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e la metà del valore dell’edificio così come disposto dall’art. 1136 c.c., in presenza di opere di riparazione e adeguamento di notevole entità.

In presenza di opere più modeste, in seconda convocazione, è sufficiente la mag­gioranza di cui al terzo comma dell’art. 1136 c.c.: un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.


 

 

75 Come procedere per l’isolamento termico del proprio appartamento?

 

Il condomino che intenda migliorare l’isolamento termico può eseguire l’opera a norma dell’art. 1102 c.c. Tuttavia, non deve essere leso il decoro ar­chitettonico dell’edificio.

A tal fine occorre valutare caso per caso il tipo di finestra, in relazione al ti­po di fabbricato: non deve cioè essere danneggiato nel suo insieme l’equilibrio delle linee costruttive e architettoniche dell’edificio.

 

Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it