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Il regolamento di condominio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

 

 

 

 

 

 

8 Che cos’è?

 

Il regolamento di condominio ha il compito di definire, con la massima preci­sione, diritti ed obblighi per ciascun condomino.


 

 

9 Quando è obbligatorio?

 

Se i condomini sono più di dieci, l’assemblea deve formulare, qualora non sia già stato fatto dalla impresa costruttrice dello stabile, un regolamento di condo­minio (art. 1138 c.c.). Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la forma­zione del regolamento di condominio o la revisione di quello esistente.


 

 

10 Quanti tipi di regolamento esistono?

 

Esistono due tipi di regolamento condominiale:

a) il regolamento contrattuale o esterno (cioè non emanato dall'assemblea), che può essere:

•preliminare alla costituzione del condominio,

•predisposto dall’unico proprietario dell’edificio (di solito l’impresa costruttrice),

•espressamente citato negli atti di vendita delle singole unità immobiliari (rogiti di acquisto);

•approvato all’unanimità dall’assemblea dei condomini.

Questo regolamento, oltre all’esposizione dei diritti e degli obblighi dei singoli, secondo quanto dettato dal Codice civile, può prevedere particolari limitazioni ai diritti dei singoli condomini. Tale regolamento può essere modificato solo con voto unanime di tutti i condomini (Cassazione 8.2.1975, n. 506) e l’impugnazione non è consentita al singolo condomino (Tribunale di Foggia 4.5.1965).

 

b) il regolamento di emanazione assembleare o interno.

La sua approvazione spetta all’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (cioè la metà più uno) e almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000). Il regolamento così approvato può essere impugnato dal condomino dissenziente, entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione dell’avvenuta delibera (per gli assenti), ricorrendo al giudice.

L’assemblea può modificare il regolamento di condominio interno con un nume­ro di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 500/1000.


 

11  Che cosa deve contenere?

 

L'art. 1138 del Codice civile è chiaro: esso deve regolamentare l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Sempre secondo l'art. 1138 c.c. e l’art. 72 disposizioni attuative del c.c., il re­golamento di condominio non può menomare (o ridurre) i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni (salvo per il regolamento contrattuale) e in nessun caso può derogare alle disposizioni previste dal Codice civile:

a)          il condomino non può rinunciare al diritto sulle cose comuni (art.   

1118 c.c.);

b)     indivisibilità delle parti comuni (art. 1119 c.c.);

c) liceità e illiceità delle innovazioni (art. 1120 c.c.):

d) modalità di nomina e revoca dell'amministratore (art. 1129 c.c.):

e) limiti della rappresentanza attribuita all’amministratore (art. 1131 c.c.);

f)       il dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c);

g)         le modalità di costituzione e delibere assembleari (art.1136 

         c.c.);

h)          termini di impugnazione delle deliberazioni assembleari (art.  

              1137 c.c.);

i)               le sanzioni per il condomino che ometta il pagamento dei

          contributi e gli stru­menti a disposizione dell’amministratore per     

          indurlo ad adempiere a tale obbliga­zione (art. 63 disposizioni

          per l’attuazione del Codice civile);

I)                     i casi, i modi di convocazione dell’assemblea e le regole che

            disciplinano la par­tecipazione degli aventi diritto ( art. 67 disp.

            att. c.c.);

m)         i casi in cui si può provvedere alla rettifica della tabella

           millesimale (art. 69 disp. att. c.c.).


 

 

12 A chi spetta la sua interpretazione?

 

Esclusivamente all’assemblea dei condomini (Cassazione n. 3936 del 25.11.1975).

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