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Può un condomino rifiutarsi dì pagare le
spese?
No.
Ogni singolo condomino è titolare del diritto di proprietà sulle parti e
sui servizi comuni. Da questo deriva l’obbligo, per ciascuno, di
contribuire alle spese per la loro conservazione, il loro godimento e la
loro gestione.
Questo
diritto di proprietà è strettamente legato al diritto reale sulla
singola porzione immobiliare. Infatti, l’art. 1118 c.c, secondo comma,
stabilisce che “il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose
comuni, sottrarsi al contributo
delle spese per la loro conservazione".
L’obbligo
di contribuire alle spese prescinde dall’uso concreto che i condomini
fanno dei servizi comuni (Cassazione 28/5/73. n. 1585).
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L’appartamento vuoto partecipa alle spese per i
servizi, come
la pulizia e l’illuminazione della scala?
Sì.
Il proprietario non ha diritto ad alcuna riduzione della spesa a suo
carico. La spesa viene determinata conformemente all’ art. 1123 c.c.,
primo comma: ‘Le spese necessarie per la conservazione e il godimento
delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione”.
È'
pertanto irrilevante la circostanza che l’appartamento sia disabitato.
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Anche il proprietario del box partecipa alle
spese?
Il
proprietario di box per auto è un partecipante del condominio, anche se
non possiede altre proprietà nell’edificio.
Ciò
significa che lo stesso dovrà partecipare a qualsiasi spesa di
ricostruzione parziale o totale dell’edificio, in base al principio
della comproprietà e in proporzione
alla rispettiva quota di comproprietà.
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E’ giusto che l’acquirente paghi le spese
non saldate dal
vecchio proprietario?
L’art.
63 disp. att. c.c. recita che: "chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In
caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un
semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene
l’autorizzazione, può
sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono
suscettibili di godimento separato.
Per
la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione”.
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Il coniuge cointestatario di una proprietà,
non convivente,
deve pagare le spese di manutenzione straordinaria di un
immobile che non utilizza direttamente?
Constatato
che la questione dell’abitazione riguarda i rapporti interpersonali tra
coniugi separati e non il diritto di proprietà, l’amministratore può
rivolgersi al comproprietario per riscuotere direttamente le sue quote,
anche se egli non abita nell’appartamento.
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