CONDOMINIO Associazione


      Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari


associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari

100 domande & 100 risposte

HOME LOCAZIONE RivistaOnLine ACQUISTO SERVIZI URBANISTICA FISCO CONVENZIONI CONTATTO

 

 

 

 

 

I soggetti obbligati alla contribuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

59 Può un condomino rifiutarsi dì pagare le spese?

 

No. Ogni singolo condomino è titolare del diritto di proprietà sulle parti e sui servizi comuni. Da questo deriva l’obbligo, per ciascuno, di contribuire alle spese per la loro conservazione, il loro godimento e la loro gestione.

Questo diritto di proprietà è strettamente legato al diritto reale sulla singola porzione immobiliare. Infatti, l’art. 1118 c.c, secondo comma, stabilisce che “il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contri­buto delle spese per la loro conservazione".

L’obbligo di contribuire alle spese prescinde dall’uso concreto che i condomini fanno dei servizi comuni (Cassazione 28/5/73. n. 1585).


 

 

60 L’appartamento vuoto partecipa alle spese per i servizi, come

      la pulizia e l’illuminazione della scala?

 

Sì. Il proprietario non ha diritto ad alcuna riduzione della spesa a suo carico. La spesa viene determinata conformemente all’ art. 1123 c.c., primo comma: ‘Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione”.

È' pertanto irrilevante la circostanza che l’appartamento sia disabitato.


 

 

61 Anche il proprietario del box partecipa alle spese?

 

Il proprietario di box per auto è un partecipante del condominio, anche se non possiede altre proprietà nell’edificio.

Ciò significa che lo stesso dovrà partecipare a qualsiasi spesa di ricostruzione parziale o totale dell’edificio, in base al principio della comproprietà e in propor­zione alla rispettiva quota di comproprietà.


 

 

62 E’ giusto che l’acquirente paghi le spese non saldate dal

      vecchio proprietario?

 

L’art. 63 disp. att. c.c. recita che: "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un seme­stre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizza­zione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediata­mente esecutivo, nonostante opposizione”.


 

 

63 Il coniuge cointestatario di una proprietà, non convivente,

      deve pagare le spese di manutenzione straordinaria di un

      immobile che non utilizza direttamente?

 

Constatato che la questione dell’abitazione riguarda i rapporti interpersonali tra coniugi separati e non il diritto di proprietà, l’amministratore può rivolgersi al comproprietario per riscuotere direttamente le sue quote, anche se egli non abita nell’appartamento.

 

 

Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it