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INSTALLAZIONE
ASCENSORE
In primo luogo è da precisare che per giurisprudenza
costante l'installazione dell'ascensore comporta, per il condominio,
una innovazione e pertanto, come tale, ritiene necessario che venga
deliberata ed approvata dall'assemblea dei condomini
con la maggioranza specifica prevista dalla legge. La particolarità di tale problematica è che,
nonostante sia prevista per tale innovazione una maggioranza
specifica al fine di poter deliberare l'installazione, l'ascensore
quando non esiste originariamente nell'edificio all'atto della
costruzione può essere installato successivamente anche su iniziativa di
alcuni condomini, se non addirittura da un solo condomino. Ciò può avvenire in quanto l'ascensore è
suscettibile di utilizzazione separata, e pertanto può appartenere in
proprietà solo a quei condomini che l'hanno impiantato a loro
spese, salvo la facoltà degli altri condomini di partecipare in un
momento successivo alle spese della suddetta installazione.
Limite invalicabile alla realizzazione di tale
manufatto è che ciò non procuri una lesione dei diritti degli
altri condomini, come ad esempio nel
caso in cui comporti un restringimento delle scale tale
da impedire il trasporto dei mobili di notevole ampiezza. Così come prevede il Codice Civile, costituiscono
innovazioni vietate soltanto quelle che, pur essendo volute dalla
maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la
facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini nei
confronti degli altri membri.
Barbara
D'Agostino |
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