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INSTALLAZIONE ASCENSORE

In primo luogo è da precisare che per giurisprudenza costante l'installazione dell'ascensore  comporta, per il condominio, una innovazione e pertanto,  come tale, ritiene necessario che venga deliberata ed approvata dall'assemblea  dei condomini  con la maggioranza specifica prevista dalla legge.

La particolarità di tale problematica è che, nonostante sia prevista per  tale innovazione una maggioranza specifica al fine di poter deliberare  l'installa­zione,  l'ascensore quando non esiste originariamente  nell'edificio  all'atto della costruzione può essere installato successivamente anche su iniziativa di alcuni condomini, se non addirittura da un solo condomino.

Ciò può avvenire in quanto l'ascensore è suscettibile di utilizzazione separa­ta, e pertanto può appartenere in proprietà solo a quei condomini che  l'hanno impiantato a loro spese, salvo la facoltà degli altri condomini di partecipare in un momento successivo alle spese della suddetta installazione.  

Limite invalicabile alla realizzazione di tale manufatto è che ciò non procuri una  lesione dei diritti degli altri condomini, come ad esempio  nel  caso  in cui  comporti un restringimento delle scale tale da impedire il trasporto  dei mobili di notevole ampiezza.

Così come prevede il Codice Civile, costituiscono innovazioni vietate soltanto quelle  che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del  condomi­nio,  compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni  condomini  nei confronti degli altri membri.

                                              

 Barbara D'Agostino

 

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