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Quali sono i diritti dei condomini?
L'art.
1118 del c.c. recita: "Il diritto di ciascun condomino sulle parti
comuni dell’edificio è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti”. Questo significa, come afferma l’art.
1102 cc, che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri aventi diritto di
farne parimenti uso. A tal fine può apportare a proprie spese le modifiche che
ritiene necessarie per il miglior
godimento della cosa.
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Quali sono i doveri dei condomini?
"Il
condomino non può rinunziare al diritto sulle cose comuni per sottrarsi
al contributo delle spese per la loro conservazione", dice
l'art. 1118 c.c.
Se,
però, tutti i condomini accettano la rinunzia o alcuni dì essi se ne
accollano le spese di
conservazione, la rinunzia è valida (App. Lecce 30.1.1964).
Il
condomino non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli
altri condomini, se prima non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso (art. 1102 cc.).
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Quali sono i divieti posti ai condomini?
Ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio
(art. 1122 cc) o che limitino il godimento comune (art. 1118 cc).
Questo divieto vale anche se si è in presenza di un danno funzionale,
estetico (Cassazione n. 3872 18.11.1975) e igienico (Cassazione n. 2543
del 7.7.1976).
Il
Codice civile, all'art. 844, vieta inoltre le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione
dei luoghi (l’organo preposto alla verifica delle immissioni è
l’Ufficio di Igiene Pubblica). Il Codice penale vieta anche qualunque
schiamazzo notturno (per un intervento immediato ci si può rivolgere alla
polizia o ai carabinieri).
È
tra l’altro vietato al condomino:
•trasformare
stabilmente il proprio balcone in una veranda chiusa, che leda il decoro
dell’edificio (Cassazione n. 1587 del 23/5/72):
•utilizzare
l'androne comune, dal quale si accede al magazzino, per il carico e lo
scarico abituale delle merci (Tribunale di Napoli 7.9.1962).
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