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I condomini: diritti e doveri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

 

5 Quali sono i diritti dei condomini?

 

L'art. 1118 del c.c. recita: "Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell’edificio è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli ap­partiene, se il titolo non dispone altrimenti”. Questo significa, come afferma l’art. 1102 cc, che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri aventi diritto di farne pa­rimenti uso. A tal fine può apportare a proprie spese le modifiche che ritiene ne­cessarie per il miglior godimento della cosa.


 

6 Quali sono i doveri dei condomini?

 

"Il condomino non può rinunziare al diritto sulle cose comuni per sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione", dice l'art. 1118 c.c.

Se, però, tutti i condomini accettano la rinunzia o alcuni dì essi se ne accolla­no le spese di conservazione, la rinunzia è valida (App. Lecce 30.1.1964).

Il condomino non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno de­gli altri condomini, se prima non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (art. 1102 cc.).


 

 

7 Quali sono i divieti posti ai condomini?

 

Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio (art. 1122 cc) o che limitino il godimento comune (art. 1118 cc). Questo divieto vale anche se si è in presenza di un danno funzionale, estetico (Cassazione n. 3872 18.11.1975) e igienico (Cassazione n. 2543 del 7.7.1976).

Il Codice civile, all'art. 844, vieta inoltre le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (l’organo preposto alla verifica delle immissioni è l’Ufficio di Igiene Pubblica). Il Codice penale vieta anche qualunque schiamazzo notturno (per un intervento immediato ci si può rivolgere alla polizia o ai carabinieri).

 

È tra l’altro vietato al condomino:

•trasformare stabilmente il proprio balcone in una veranda chiusa, che leda il decoro dell’edificio (Cassazione n. 1587 del 23/5/72):

•utilizzare l'androne comune, dal quale si accede al magazzino, per il carico e lo scarico abituale delle merci (Tribunale di Napoli 7.9.1962).

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