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DELIBERE
CONDOMINIALI:NULLITA' E ANNULLABILITA'
E'
sempre stato un grosso punto interrogativo per tutti i condomini capire: 1)
i termini entro i quali una deliberazione condominiale può essere
impugnata; 2)
se la propria partecipazione alla assemblea e l'aver espresso
il proprio dissenso
è sufficiente per invalidare
le decisioni prese
dalla assemblea
condominiale. Per
quanto riguarda i termini entro i quali impugnare una delibera
condominiale è importante valutare se la delibera è nulla oppure
annullabile, e precisamente: A)
la delibera è nulla quando è affetta da vizi così gravi che
inficiano la regolarità
dell'assemblea, ad esempio quando abbia deliberato con
maggioranza inferiore a
quella prescritta per legge, oppure abbia deliberato
un oggetto illecito o contrario alla
legge od al regolamento di condominio.
In questo caso la
delibera assembleare può essere impugnata in qualsiasi momento,
anche a distanza di anni in quanto la azione non è soggetta a
prescrizione;
B)
la delibera è annullabile quando è affetta da vizi formali (
convocazione di assemblea, informazione dell'oggetto della delibera), oppure
è affetta da eccesso di
potere ( atti che eccedono la ordinaria amministrazione e che siano
gravemente pregiudizievoli alle cose o servizi comuni). In
questo caso
la delibera deve
essere impugnata entro trenta giorni dalla delibera per i presenti
che abbiano espresso il proprio dissenso, oppure trenta
giorni dalla comunicazione
del verbale per gli assenti. Per
rispondere al secondo interrogativo è quindi importante fare
attenzione, in quanto il semplice dissenso espresso nel contesto
della assemblea condominiale inficiata
da semplici vizi formali ( cioè delibera annullabile) non è sufficiente
per invalidare la delibera, ed è quindi necessario impugnare la
delibera entro trenta giorni. Comunque,
allo stesso tempo bisogna tenere presente che il dissenso
espresso dai condomini
potrebbe avere un valore tale da rendere nulla la delibera
nel caso in cui tale
voto contrario faccia venire meno la
maggioranza richiesta
dalla legge. Per
i condomini presenti
all'assemblea che non abbiano espresso
il proprio voto
contrario, è preclusa l'azione di annullamento della delibera,
anche in valutazione
successiva dell'errore commesso. Invece,
relativamente alle delibere nulle da precisare che in
presenza di una
delibera assembleare affetta da nullità assoluta, qualunque voto
espresso dal condomino presente,
non Gli impedisce e non Gli preclude,
in qualsiasi tempo
anche a distanza di anni, la possibilità di agire per ottenere
la dichiarazione di
nullità della delibera assembleare.
Barbara D'Agostino |
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