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DELIBERE CONDOMINIALI:NULLITA' E ANNULLABILITA'

E' sempre stato un grosso punto interrogativo per tutti i condomini capire:

1) i termini entro i quali una deliberazione condominiale può essere  impugnata;

2)  se la propria partecipazione alla assemblea e l'aver espresso  il  proprio

dissenso è sufficiente  per invalidare le decisioni  prese  dalla  assemblea condominiale.

Per quanto riguarda i termini entro i quali impugnare una delibera condominiale è importante valutare se la delibera è nulla oppure annullabile, e precisamente:

A)  la delibera è nulla quando è affetta da vizi così gravi che  inficiano  la regolarità dell'assemblea, ad esempio quando abbia deliberato con  maggioranza inferiore  a quella prescritta per legge, oppure abbia deliberato  un  oggetto illecito  o  contrario alla legge od al regolamento di condominio.  In  questo caso la delibera assembleare può essere impugnata in qualsiasi momento,  anche a distanza di anni in quanto la azione non è soggetta a prescrizione;            B)  la delibera è annullabile quando è affetta da vizi formali (  convocazione di  assemblea, informazione dell'oggetto della delibera), oppure è affetta  da eccesso di potere ( atti che eccedono la ordinaria amministrazione e che siano gravemente  pregiudizievoli  alle cose o servizi comuni). In  questo  caso  la delibera  deve essere impugnata entro trenta giorni dalla delibera per i presenti  che  abbiano espresso il proprio dissenso, oppure trenta  giorni dalla

comunicazione del verbale per gli assenti.

Per  rispondere al secondo interrogativo è quindi importante fare  attenzione, in quanto il semplice dissenso espresso nel contesto della assemblea condominiale  inficiata da semplici vizi formali ( cioè delibera annullabile) non è sufficiente  per invalidare la delibera, ed è quindi necessario impugnare la delibera entro trenta giorni.

Comunque,  allo stesso tempo bisogna tenere presente che il dissenso  espresso dai  condomini potrebbe avere un valore tale da rendere nulla la delibera  nel caso  in cui tale voto contrario faccia venire meno la  maggioranza  richiesta dalla legge.

Per  i  condomini presenti all'assemblea che non abbiano espresso  il  proprio voto  contrario, è preclusa l'azione di annullamento della delibera, anche  in valutazione successiva dell'errore commesso.

Invece,  relativamente alle delibere nulle da precisare che in  presenza  di una delibera assembleare affetta da nullità assoluta, qualunque voto  espresso dal condomino  presente, non Gli impedisce e non Gli preclude,  in  qualsiasi tempo anche a distanza di anni, la possibilità di agire per ottenere  la  dichiarazione di nullità della delibera assembleare.

                                         

Barbara D'Agostino

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