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ANTENNE TELEVISIVE  E TELEFONICHE

Secondo la legislazione  sulle antenne televisive private (L.n.249 del 31 luglio 1997, L. n. 449 del 27 dicembre 1997 e D.P.R. n.156 del 1973) il condomino ha diritto di servirsi del balcone, terrazza o tetto o di qualunque parte comune dell’edificio per impiantarvi l’antenna che serve al funzionamento della sua televisione.

Questo diritto non è una servitù coattiva ma è un diritto di natura personale spettante a chi abita nello stabile e sia utente radiotelevisivo (Cass. Sent. 8.7.1971, n.2160).

Colui che installa l’antenna è tenuto a non impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione: è evidente che potrà installarla sul tetto, ma non potrà installarla nel bel mezzo di un lastrico solare accessibile che venga utilizzato dai condomini come stenditoio.

L’installazione deve essere fatta “a regola d’arte”: quindi non deve provocare infiltrazioni di acqua piovana né arrecare danni a terzi.

Chi installa l’antenna, infine, è tenuto a rimuoverla, a sue spese, sia nel caso che cessi  l’utenza, sia nel caso che il condominio debba fare delle opere laddove l’antenna è installata (Cass. Sent. n.2862 del 24.03.1994).

Il diritto di installare l’antenna è limitato all’ambito dell’edificio: per edificio deve intendersi il corpo di fabbrica in cui abita l’utente. Non è quindi ammissibile la pretesa di installare l’antenna su un edificio attiguo.

Non è di ostacolo all’installazione di una antenna singola il fatto che ve ne sia già una condominiale sul terrazzo comune: tale facoltà, infatti, è ricompresa nel diritto di comproprietà sulle cose comuni.

Tutto quanto su detto vale qualsiasi sia il tipo di antenna ricevente e, quindi, anche se trattasi di antenna parabolica.

                                                                                                Occorre l’autorizzazione dell’amministratore per l’installazione di antenne singole?  

Quando il regolamento di condominio nulla dispone al riguardo e quando l’antenna viene installata in una parte comune dell’edificio (tetto, lastrico ecc.), l’amministratore non può opporsi a detta installazione, né subordinare l’autorizzazione, eventualmente richiesta dal condomino interessato, all’approvazione dell’assemblea. A norma del D.P.R. n.156 del 1973, l’installazione delle antenne non è subordinata al consenso dei condomini. E’ peraltro evidente che l’amministratore dovrà intervenire, nell’interesse del condominio, qualora il posizionamento dell’antenna fosse male eseguito, con conseguenze dannose per le parti comuni, o tale da pregiudicare la libera utilizzabilità di queste parti comuni.

                                                                                                Eugenio De Paola 

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