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L’Amministratore  

Che cos’è un condominio

I condomini: diritti e doveri

Il regolamento di condominio

L’Assemblea condominiale

L’Amministratore

La tabella millesimale

Le spese condominiali

I soggetti obbligati alla contribuzione

Spese e amministrazione

Il riscaldamento

L’ascensore

Facciata e balconi 

Le scale

Rapporti tra condomini

Il proprietario e l’inquilino

I danni nei Condomìni

 

 

 

 

28 Chi è l’amministratore?

 

L’amministratore è colui che, forte dell’incarico conferitogli in assemblea dai condomini detentori di almeno la metà del valore dell’edificio, provvede a gesti­re gli interessi del condominio, a fronte di un determinato compenso. E' la figura giuridica che, per qualunque controversia, consente al condominio di agire contro terzi e ai terzi di agire contro il condominio.

Vi sono due tipi di amministratore: colui che amministra il condominio e le parti comuni, e colui che incassa gli affitti per conto della proprietà. Spesso le due figure coincidono.


 

 

29 Chi può esercitare l’attività di amministratore?

 

Chiunque può esercitare la professione di amministratore, non esistendo un albo professionale; la scelta si può pertanto effettuare sia fra i condomini sia fra i terzi estranei al condominio.

Spesso si tratta di un'attività che viene svolta come secondo lavoro.

Alcuni amministratori, talvolta improvvisati, amministrano troppi stabili per il tempo che hanno a disposizione, con risultati spesso discutibili.

La delega a un condomino di amministrare il condominio trova legittimazione nell’art. 1105 del c.c. che recita: “tutti i partecipanti hanno diritto a concorrere nell’amministrazione della cosa comune”. Ma se è accettabile che nei piccoli condo­mini l’amministrazione venga effettuata da un condomino, talora a rotazione, è più logico, se si tratta di un medio-grande condominio, che l’amministrazione sia affidata a un esperto. Questo perché un cattivo amministratore può essere fonte di guai, anziché contribuire a risolvere quelli già esistenti.

La cattiva conoscenza delle norme del Codice civile e la scarsa capacità di scegliere, per gli interventi necessari, le ditte giuste, che non significa necessariamente quelle meno care, sono spesso fonti di insoddisfazioni, anche onerose, per i condomini.


 

 

3O Quando l’amministratore è obbligatorio?

 

Se il numero dei condomini è superiore a quattro, l’assemblea di condominio deve nominare un amministratore (art. 1129 c.c.). Se l’assemblea non vi provvede, la nomina viene fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Qualora, soprattutto per i nuovi stabili, non sia stato ancora designato l’amministratore, si può, provvisoriamente, dare mandato a un amministratore o a un condomino, a svolgere alcune funzioni: recupero delle rate di spesa e pagamento delle bollette, gestione dell’impianto di riscaldamento ecc.

Nulla vieta che venga nominato un amministratore anche quando i Condomini siano in numero di quattro o meno di quattro.


 

 

31 Quanto tempo dura in carica?

 

L’amministratore dura in carica un anno, può essere nominato solo per un anno, o può essere revocato in ogni momento (art. 1129 c.c.). La nomina e la cessazione per qualunque causa debbono essere annotate sui registro delle assemblee.


 

 

32 Quali maggioranze sono richieste per la nomina o la revoca

     dell’amministratore?

 

La delibera assembleare di nomina è valida:

in prima convocazione, se è stata approvata con un numero di voti che rappresen­ti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea condominiale e se i votanti favorevoli posseggono almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000);

in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti oltre un terzo dei partecipanti al condominio e oltre la metà del valore dell’edificio (Cassazione n. 901 del 9.2.1980).


 

 

33 Che rapporto si instaura tra amministratore e condominio?

 

Tra amministratore e condominio si instaura un rapporto di mandato dietro com­penso, regolato dagli articoli 1709 e 1720 del Codice civile:

•art. 1709: il mandato si presume oneroso. La misura del compenso che non è stabilita dalle parti, viene determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza viene determinata dal giudice;

•art. 1720: il mandante, (cioè il condominio), deve rimborsare al mandatario (cioè all’amministratore), le spese e le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte (pertanto puntuali con i pagamenti delle singole rate), e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Quando, per qualsiasi causa, manca il legale rappresentante dei condomini, cioè l’amministratore, e si intende iniziare o proseguire una lite, i partecipanti al condominio possono richiedere la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 80 del Codice di procedura civile. Il curatore speciale dovrà senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite (art. 65 disposizioni per l’attuazione del Codice civile).


 

 

34 Quando è possibile revocare l’amministratore?

 

L'Assemblea può revocare l’amministratore anche senza giusta causa (Cassazione n. 1865 del 11.6.1968).

In tal caso, l’art. 1725 c.c. stabilisce che, qualora la revoca del mandato oneroso avvenga prima della scadenza del termine prefissato, l’amministratore abbia diritto al risarcimento del danno (individuabile, di solito, nella retribuzione pattuita all’atto del conferimento del mandato).

L’amministratore può essere anche revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, per:

•mancato tempestivo avviso all’assemblea dei condomini delle citazioni o provve­dimenti giudiziari esorbitanti le attribuzioni conferite. In tal caso l’amministratore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati (art. 1131 c.c.);

•se per due anni non ha reso il conto della sua gestione (art. 1129 c.c.);

•se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (art.1129 c.c.).

Contro la decisione del tribunale, entro 10 giorni dalla notifica, l’amministratore può proporre reclamo alla Corte d’Appello (art. 64 disposizioni per l’attuazione del Codice civile).

In mancanza di nomina dì un altro amministratore, quello in carica viene automaticamente confermato. Quindi, fino a quando l’amministratore non viene sostituito dall’assemblea o dal giudice, egli conserva il suo mandato, anche qualora la delibera di nomina sia stata impugnata davanti all’autorità giudiziaria o sia scaduto il mandato.


 

 

35 Che cosa accade quando il condominio cambia

      l’amministratore?

 

Quando l’amministratore viene revocato o non confermato deve restituire immediatamente tutta la documentazione in suo possesso in modo da non intralciare la ge­stione del condominio.

I documenti da consegnare sono molti:

•i giustificativi di spesa (fatture, parcelle, quietanze, versamenti, tasse e contributi vari) degli ultimi cinque esercizi (dieci per i documenti lnps);

•le mappe catastali degli impianti elettrici e idraulici del condominio;

•le copie degli atti di proprietà degli appartamenti (rogiti) o almeno l’elenco ufficiale dei condomini;

•i contratti per la fornitura di acqua, luce e gas e quelli assicurativi;

•il certificato di attribuzione del Codice fiscale e di prevenzione incendi;

•il libro verbale delle assemblee;

·              il registro delle entrate e delle uscite, oltre alla cassa, naturalmente;

•la documentazione dell’ascensore;

•la corrispondenza e i documenti relativi ai contenziosi giudiziari;

•i contratti ancora in corso;

•gli estratti conto e gli assegni del conto corrente condominiale;

•i contratti dei locali comuni concessi in locazione.

Qualora l’amministratore ritardi nel consegnare questa documentazione, il condominio si può rivolgere al pretore, che con un provvedimento d’urgenza ordina la restituzione immediata dei documenti.

I condomini, qualora subissero dei danni dalla non tempestiva consegna, possono costituirsi parte civile e chiederne il risarcimento. L’amministratore in quanto mandatario, infatti, non ha alcun diritto di trattenere la documentazione, neppure se, per ipotesi, fosse creditore del condominio, dato che i documenti sono privi di valore commerciale e quindi inidonei a soddisfare un credito (Tribunale di Milano sentenza, ottava sezione, n. 10586 del 12.12.1991).


 

 

36 Quali accortezze bisogna avere quando si nomina l’amministratore?

 

Prima di nominare un amministratore, un condomino accorto deve tenere conto di una serie di fattori. Bisogna innanzitutto ipotizzare la mole di lavoro che la gestione amministrativa del condominio comporta (i condomini di 10 alloggi presentano una difficoltà digestione ben minore di quelli di 50).

Poi è necessario pretendere che l’amministratore esponga in maniera chiara la sue richieste economiche, redigendo un preventivo di massima, in base alle spese che il condominio andrà presumibilmente ad affrontare. Occorre inoltre ipotizzare e contrattare con l’amministratore il giusto compenso, magari in base al tariffario di categoria.

Ciascun condominio ha il diritto di contrattare l’onorario con il proprio amministratore, anzi la contrattazione dovrebbe essere d'obbligo, giacché la parcella salata non è detto sia una garanzia di professionalità. Non si deve però incorrere nell’errore di chiedere compensi bassi "a tutti i costi". Nessuno, infatti, lavora gratis. E se anche ci sono amministratori onesti, che pretendono bassi compensi, sicuramente sono molti gli amministratori che applicano rincari incontrollati sui lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione appaltati a terzi.


 

 

37 Quali sono i compiti dell’amministratore?

 

Gli Art. 1130 e 1131 c.c. recitano che l’amministratore deve:

·                    eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

·                    disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse co­mune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

·                    riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordi­naria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni (egli deve far approvare dall’assemblea il consuntivo ed il piano di riparto così come deve far approvare il preventivo ed il piano di riparto);

·                    compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

·                    rappresentare in giudizio il condominio (art. 1131 c.c.), nell’ambito dei limiti conferitigli dalla legge o di quelli eventualmente maggiori e più ampi riconosciutigli dal regolamento di condominio o di volta in volta dall’assemblea.

L’amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della gestione.


 

 

38 Quali sono le responsabilità dell’amministratore?

 

L’amministratore è responsabile, anche in sede penale, per:

  • l’inosservanza delle norme contemplate dal Codice civile in materia di condominio; I’inosservanza delle leggi;

  • l’inosservanza di disposizioni, regolamenti, ordinanze, emanati in materia di prevenzione incendi, centrale termica, prevenzione antinfortunistica (ascensori, ca­duta neve dal tetto, caduta di intonaci, ecc.);

  •  l’inosservanza delle nonne che regolano il rapporto di lavoro (personale assunto dal condominio).

Agisce pertanto correttamente quell’amministratore che, nell’ambito dell’ordina­ria amministrazione, e per importi di spesa contenuti (poche centinaia di migliaia di lire), dia corso d’ufficio alIe opere che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di legge, e ne informi l’assemblea solo successivamente.


 

 

39 Quali sono i doveri dell’amministratore?

 

L’amministratore è tenuto:

·                    per evitare risvolti civili e/o penali, a ottemperare alle disposizioni di legge. L’art. 677 del Codice penale prevede l’arresto per colui che, non avendo provveduto a rimuovere il pericolo, provochi un disastro (o non ne impedisca l’evento, art. 40 c.p.). Va comunque tenuto conto che la responsabilità civile e penale è ascritta ai singoli condomini;

·                    a pagare gli oneri previsti dalla leggi sul lavoro per il personale assunto dal condominio, nonostante il condominio non abbia anticipato i fondi (il condominio dovrà successivamente rimborsare il debito e pagare gli interessi sul denaro anticipato, art. 1720 c.c.);

·                    ad eseguire le delibere assembleari, pena il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione della delibera alle parti danneggiate: condominio e/o condomino, terzi.


 

 

40 Quali sono i poteri dell’amministratore?

 

I provvedimenti adottati dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri (artt. 1130 e 1131 c.c.) sono obbligatori per tutti i condomini (art. 1133 c.c.).

 

L’amministratore ha inoltre il potere di controllare affinché nessun condomino:

  • alteri la destinazione della cosa comune e (art. 1102), impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102),

  • estenda il suo diritto sulla cosa comune in danno agli altri condomini (arI. 1102),

  • esegua opere, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, che rechino danno alle parti comuni dello stabile, cioè ne compromettano la stabilità, l’estetica o com­promettano la tranquillità degli altri condomini (art. 1122);

Può e deve evitare a che condomini impartiscano ordini al portiere, ai manutentori dello stabile, ecc. (giacché, essendone talvolta penalmente responsabile, solo lui ha il diritto di controllare il personale. Nulla osta, poi, che i condomini facciano presente all’amministratore manchevolezze del personale e vizi delle opere);

 

Altri poteri dell’amministratore.

·              licenziare il portiere (Cassazione n. 572 del 20.2.1976);

·              stipulare contratti per garantire l’ordinaria manutenzione (Cassazione n. 1998 del 20.7.1963);

·              stipulare contratti per garantire allo stabile l’erogazione dei servizi (Cassazione n.1998 del 20.07.1963);

·              agire in giudizio nell’interesse del condominio, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea (Cassazione n. 1401 del 7.5.1968);

·              avviare i lavori improrogabili, cioè urgenti, per il mantenimento delle cose co­muni, anche prima della delibera dell’Assemblea. Il condominio sarà tenuto a rimborsare all’amministratore le spese sostenute.

 

Qualora dissentendo uno o più condomini ricorrano all’autorità giudiziaria, sarà compito del giudice stabilire qual’è l’importo del rimborso, giacché l’amministratore ha il diritto al rimborso delle spese ritenute urgenti e considerate, dal giudice, giustificate, Cassazione n. 1481 del 15.9.1970.

 

Qualora uno o più condomini non rispetti le decisioni dall’amministratore per un corretto uso delle cose comuni, l’amministratore può ricorrere all’assemblea per comporre la vertenza (prima di ricorrere all’autorità giudiziaria). Non sono invece di pertinenza dell’amministratore i problemi che insorgono tra condomini nell’ambito del godimento delle loro proprietà esclusive.


 

 

41 Come ci si può opporre ai provvedimenti dell' amministratore?

 

Contro i provvedimenti adottati dall’amministratore ciascun condomino può ricorrere alternativamente all’assemblea o al giudice, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, quando il provvedimento stesso sia contrario alla legge o al regola­mento di condominio o alle decisioni dell’assemblea (art. 1137 c.c.).


 

 

42 E' ammesso dare deleghe all'amministratore?

 

Le deleghe all’amministratore sono valide a meno che non insorga un conflitto d’interessi. Il caso più frequente ove si evidenzia un conflitto d’interessi si rivela in sede di approvazione del rendiconto, ove il controllato (amministratore) non può essere anche controllore (per conto del condomino delegante) di sé stesso; il condo­mino, però,ò può rilasciare all’amministratore una delega scritta aggiuntiva, ove di­chiara di approvare il rendiconto.


 

 

43 Quali sono i comportamenti che qualificano un buon amministratore?

 

Il buon amministratore è colui che:

·              ottempera agli obblighi di legge, amministra correttamente e salvaguarda l'immobile affidatogli,

·              è disponibile, qualora venga interpellato, in virtù delle conoscenze acquisite e potendo disporre di tecnici qualificati, suoi abituali consulenti, ad aiutare le parti in lite a trovare un accordo ragionevole,

·              sia corretto sia nei rapporti con i Condomini che in quelli con gli inquilini;

·              sia sollecito nel risolvere i problemi segnalati, in virtù anche dei poteri conferitigli dalla legge (cioè, non temporeggi faziosamente nel risolvere i problemi, al fine di soddisfare quei condomini, spesso la maggioranza, che pur limitando i diritti dei singoli sulla cosa comune o sul buon funzionamento della cosa comune, intendono procrastinare la spesa),

·              apra un conto corrente condominiale su cui versare gli importi delle rate.


 

 

44 E se l’amministratore versa i soldi del condominio su un conto corrente personale?

 

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6566 dell’8.9.1991 ha stabilito un principio, finora spesso ignorato: ogni singolo proprietario ha il diritto di pretendere che le somme versate vadano a finire non sul conto personale dell’amministratore, ma su uno specifico conto corrente intestato al condominio.

Le motivazioni della sentenza sono chiare: consentire ai proprietari di controllare la reale situazione economica del condominio e la sua corretta gestione; evitare i danni derivanti da un eventuale blocco del conto corrente personale dell’amministratore, in seguito a fallimento o decesso; consentire al condominio di conoscere l’importo degli interessi attivi maturati, che devono risultare nel bilancio consuntivo a favore del condominio nel suo complesso.

Se non è mai stato aperto il conto corrente condominiale, ogni proprietario può fare inserire l’argomento all’ordine del giorno della più vicina assemblea. Se i tempi di convocazione dell’assemblea non sono ravvicinati, bastano due condomini (che rappresentino per un sesto dei millesimi complessivi di proprietà) per chiedere all’amministratore la convocazione di un’apposita riunione.

Nel caso che l’amministratore non vi provveda entro dieci giorni, i due condomini possono indire di loro iniziativa l’assemblea che ha la facoltà di deliberare in merito e vincolare così l’amministratore alla delibera.


 

 

45 A cosa bisogna badare per giudicare il comportamento dell’amministratore?

 

Prima di deliberare le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione occorre controllare che l’amministratore esponga singolarmente ai condomini, mediante lettera o comunicazione collocata nell’androne dello stabile, prima dell’assemblea, il capitolato dei lavori da effettuare, dettagliato nelle singole voci, affinché ciascun condomino possa partecipare all'acquisizione di preventivi che, per essere comparabili, debbono necessariamente comprendere le stesse voci di spesa.

 

È bene però ricordare che bassi preventivi di spesa non sempre costituiscono un risparmio e che i condomini, nel loro stesso interesse, debbono richiedere preventivi solo a quelle imprese delle quali conoscono il corretto operare e la qualità del lavoro svolto.

Il rischio a cui va incontro il condominio è quello di ritrovarsi con lavori eseguiti solo parzialmente o addirittura mal eseguiti; se gli interventi non sono stati prefissati con precisione, le insoddisfazioni sono pressoché, assicurate.


 

 

46 A quale compenso ha diritto l’amministratore?

 

Premesso che ove l’amministratore sia iscritto ad un albo professionale (avvocati, commercialisti, geometri ecc.) si applicano le rispettive tariffe professionali, in presenza di tutti gli altri casi, i criteri da seguire ai fini della definizione del compenso, previa la libera contrattazione tra l’assemblea e la persona prescelta, sono i seguenti:

·                    la quota fissa (indipendentemente dalle dimensioni del condominio) e la percen­tuale dovuta per la gestione ordinaria del condominio;

·                    i compensi per le prestazioni extra come le assemblee straordinarie e i con­sigli di condominio;

·                    le percentuali sui lavori di manutenzione straordinaria;

·                    da ultimo, le spese sostenute dall’amministratore nella conduzione della ge­stione condominiale (francobolli, commissioni bancarie, fotocopie spese di cancelleria, tenuta dei libri e paga del portinaio).

 

Sull’importo della parcella (esclusi i rimborsi) il condominio deve pagare l’Iva del 20%, dovuta solo per gli iscritti a qualche albo professionale (geometri, avvocati, commercialisti, ragionieri) o se l’amministratore esercita attività con una struttura imprenditoriale ed in modo prevalente.


 

 

47               Non sarebbe tutto più semplice se ci fosse un albo per gli amministratori di condominio?

 

Nel passato sono state presentate svariate proposte di legge tendenti a istituire l'albo degli amministratori. Tuttavia, una disposizione comunitaria censura tale ipotesi non essendo, quella dell'amministratore, una figura professionale acquisita con un corso di studi istituzionale. 

Un albo o un elenco pubblico di amministratori di condominio rappresenterebbe un punto di riferimento importante, poiché vi comparirebbe soltanto chi fosse in possesso di precisi requisiti.

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