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Antenne centralizzate paraboliche Antenne
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Sospensione degli sfratti nel 2001
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LAVORI
DI MANUTENZIONE A CARICO DEL CONDUTTORE
Quando viene stipulato un contratto di locazione viene anche
prevista la clausola in base al quale le spese di manutenzione ordinaria
sono a carico del conduttore. Ma cosa si intende per manutenzione
ordinaria e quindi quali sono le spese a carico del conduttore? E’ opportuno riportare quanto dispone il codice civile riguardo
le obbligazioni del locatore nel momento in cui concede in locazione
l’immobile. Ai sensi dell’art. 1576 del codice civile, il locatore
deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie,
eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del
conduttore. E l’art. 1608 cod. civile stabilisce che le riparazioni di
piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1596 devono essere eseguite
dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti
prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso
fortuito. E’ quindi evidente che sono a carico dell’inquilino tutte
quelle riparazioni di modesta entità economica che dipendono dal mormale
uso dell’immobile o degli impianti che lo corredano, quali la
tinteggiatura interna, la sostituzione di un rubinetto o un vetro rotto
ecc. Tali riparazioni pertanto, si distinguono da quelle che riguardano
gli impianti e che si rendono necessarie
per guasti o rotture dovute a vetustà o a causa di difetti o vizi
di costruzione. Si comprende così che tutte le riparazioni di maggior
rilievo sono a carico del proprietario il quale è obbligato a mantenere
l’immobile in condizioni tali da servire all’uso a cui è destinato,
salvo che i danni non siano stati causati dal conduttore stesso o da
persone che abitano con lui. Si deve tuttavia precisare che se da una parte, quando il
conduttore entra nell’immobile ha il diritto di esigere che sia in buono
stato, dal canto suo, il proprietario al momento del rilascio ha il
diritto di trattenere, sul deposito cauzionale, la somma corrispondente a
quella necessaria per provvedere a quelle riparazioni che l’iquilino non
si è curato di fare. E’ opportuno infine far presente, che ogni obbligo del
proprietario, circa le riparazioni a suo carico, cessa con la scadenza del
contratto. Conseguentemente il conduttore che continua ad occupare
l’immobile successivamente alla scadenza dello stesso non potrà
richiedere al proprietario di provvedere ad eseguire riparazioni
nell’immobile. |
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