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LAVORI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL CONDUTTORE

Quando viene stipulato un contratto di locazione viene anche prevista la clausola in base al quale le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore. Ma cosa si intende per manutenzione ordinaria e quindi quali sono le spese a carico del conduttore?

E’ opportuno riportare quanto dispone il codice civile riguardo le obbligazioni del locatore nel momento in cui concede in locazione l’immobile. Ai sensi dell’art. 1576 del codice civile, il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. E l’art. 1608 cod. civile stabilisce che le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1596 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

E’ quindi evidente che sono a carico dell’inquilino tutte quelle riparazioni di modesta entità economica che dipendono dal mormale uso dell’immobile o degli impianti che lo corredano, quali la tinteggiatura interna, la sostituzione di un rubinetto o un vetro rotto ecc. Tali riparazioni pertanto, si distinguono da quelle che riguardano gli impianti e che si rendono necessarie  per guasti o rotture dovute a vetustà o a causa di difetti o vizi di costruzione. Si comprende così che tutte le riparazioni di maggior rilievo sono a carico del proprietario il quale è obbligato a mantenere l’immobile in condizioni tali da servire all’uso a cui è destinato, salvo che i danni non siano stati causati dal conduttore stesso o da persone che abitano con lui.

Si deve tuttavia precisare che se da una parte, quando il conduttore entra nell’immobile ha il diritto di esigere che sia in buono stato, dal canto suo, il proprietario al momento del rilascio ha il diritto di trattenere, sul deposito cauzionale, la somma corrispondente a quella necessaria per provvedere a quelle riparazioni che l’iquilino non si è curato di fare.

E’ opportuno infine far presente, che ogni obbligo del proprietario, circa le riparazioni a suo carico, cessa con la scadenza del contratto. Conseguentemente il conduttore che continua ad occupare l’immobile successivamente alla scadenza dello stesso non potrà richiedere al proprietario di provvedere ad eseguire riparazioni nell’immobile.

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