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Nuda proprietà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI ALLOGGIO PER FINALITA' TURISTICHE

La legge 431/98  esclude dal proprio ambito di applicazione, gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 comma 2 lett. c).

L’espressione “finalità turistiche” deve intendersi in senso ampio in quanto “turista” é colui che viaggia per svago, istruzione, per motivi religiosi o per qualuque altra causa, pertanto può ricomprendersi anche la finalità di semplice villeggiatura.

La normativa applicabile a tali contratti é quella dettata dal codice civile e quella non espressamente esclusa dalla nuova legge, salvo l’applicazione, in taluni casi, del d.leg.vo 09.11.1998 n. 427 che recepisce la direttiva comunitaria in materia di multiproprietà e che regolamenta la costituzione di un diritto turnario di godimento sull’immobile, per almeno tre anni (almeno una settimana l’anno) corrispondendo un prezzo globale.

Si deve osservare che, sebbene anche per tali contratti

occorre la forma scritta, essi tuttavia  non sono assoggettati

al vincolo di durata previsto per gli altri contratti ad uso abitativo: 4 anni + 4 per il contratto a canone libero; 3+2 per il contratto a canone concordato; da 1 a 18 mesi per il contratto transitorio oppure da 3 mesi a 3 anni per i contratti di locazione per studenti universitari.  

Inoltre il canone di locazione é pattuito liberamente tra le parti.

Per la stipula dei suddetti contratti non sono altresì previste

Le agevolazioni fiscali né si applicano le condizioni per l’esecuzione degli sfratti previsti dall’art. 7 della legge citata.

E’ evidente che con la nuova disciplina il legislatore ha sottratto tale categoria contrattuale da quelle maggiormente tutelate, probabilmente in relazione al fatto che si tratta di seconda casa, peraltro  specificando, a destinazione esclusivamente turistica. Si deve infatti precisare che prima dell’entrata in vigore della legge 431/98, tale tipologia contrattuale rientrava nell’ambito del contratto transitorio che attualmente, invece, costituisce una fattispecie distinta e che deve rispettare i requisiti richiesti dalla normativa: durata (1-18 mesi) e canone concordato.

E’ opportuno che alla stipula del contratto in oggetto vengano espressamente indicate per iscritto, oltre il canone pattuito, le prestazioni incluse e qualora l’immobile sia arredato, è il caso di redigere un elenco completo dei mobili ed accessori presi in consegna.   

 

Maria Pia Ionata

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