| Accordo territoriale di Roma |
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Il nuovo decreto per l'applicazione dei contratti agevolati a canoni concordati |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER
L’EDILIZIA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
E LE POLITICHE ABITATIVE Criteri
generali per la realizzazione gli Accordi da definire in sede locale per
la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di
locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti
universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge. IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9
dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista
la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della richiamata legge; Visto il decreto
interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato
sulla G.U. del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono
stati definiti, sulla base dei contenuti della citata Convenzione
nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire
in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto in
particolare l’articolo 4, comma 1 della citata legge 431/98, così come
modificato dall’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni
tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la
richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri generali da
assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in
sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei
canoni di locazione; Vista la nota
ministeriale in data 15
gennaio 2002, con la quale ai sensi del richiamato articolo 4, comma 1,
della legge n. 431/98, si è proceduto a convocare le organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la
citata Convenzione nazionale; Considerato che
alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 2,
della menzionata legge n. 431/98, tra
tutte le parti convocate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
non è stato raggiunto accordo formale unico; Considerato che
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della medesima legge 431/98, in
mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione
dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita
catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché alle
modalità per garantire particolare esigenze delle parti, debbono essere
indicati in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
da emanare sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle
organizzazioni sindacali degli inquilini dei proprietari; Visti i distinti
accordi presentati il primo,
in data 6 settembre 2002, dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet,
Uniat, Unione inquilini, Ania, Feder.Casa, Anpe-Federproprietà, Asppi,
Confappi, Uppi – al quale ha successivamente
aderito l’associazione Assocasa - ed il secondo, in data 9 settembre
2002, dalle organizzazioni Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia; Vista la legge
14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, lettera c); Visto il
decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha delegato l’On.le Ugo Giovanni Martinat
all’esercizio anche delle
competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per
l’edilizia; Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 Decreta
: Art.
1 (Criteri per
la determinazione dei canoni di locazione agevolati
nella contrattazione territoriale)
1.
Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate
all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno
delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell'unità
immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli
contratti. 2.
A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in
forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello locale,
al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo
aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni – ove
effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del
Dpr 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati
dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio,
insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: - valori di mercato; -
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); - tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi
catastali. All'interno
delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono
essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. 3. Per ogni area
od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento agli stessi criteri
di individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo ed un
valore massimo del canone. 4.
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed
il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali,
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali,
tengono conto dei seguenti elementi: -
tipologia dell'alloggio; -
stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; -
pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); -
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi
interni, ecc.); -
dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); -
eventuale dotazione di mobilio. 5. Per le
compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o
fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da
intendersi le proprietà individuate negli Accordi territoriali e,
comunque, quelle caratterizzate
dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento
unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo
diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti,
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di
oscillazione per le aree omogenee e
le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base
ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e
organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie
degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da
stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni
sindacali predette, possono
prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari
categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella
oneri accessori (allegato G). 6. Per gli enti
previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato al comma
5, tenuta presente la vigente
normativa. I canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle
aree e/o zone omogenee nonché
agli elementi individuati negli Accordi territoriali. 7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai
commi 5 e 6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di
datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al
soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di
immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i
diretti fruitori, sono regolati dall’articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431. 8. Gli Accordi
territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella
minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e
massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee
nonché particolari forme di garanzia. 9. Gli Accordi
in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura
contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell’anno precedente. 10.
E’ nella attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile, la
facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di
vendita dell’immobile con le
modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392. 11.
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà
individuali (allegato A) e
per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7
del presente articolo (allegato B). 12. I contratti
di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente
utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma. 13. Le
disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi
territoriali sottoscritti nei comuni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che
a quelli sottoscritti negli altri comuni. 14. Le parti
contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni sindacali. Art. 2 (Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura
transitoria e durata degli stessi) 1.
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore
ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati
per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per
fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità
lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le
organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative 2.
I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi
ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane
di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino,
Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri
comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei
valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree
omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali
relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad
un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per
tenere conto, anche per specifiche zone,
di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a
livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle
condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. 3. Per le
proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni
di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi,
stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1
medesimo. 4. I contratti
di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola
che individui l’esigenza di transitorietà
del locatore e/o del conduttore - da provare
quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto
- i quali dovranno confermare
il permanere della stessa
tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del
termine stabilito nel contratto. 5. I contratti
di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di
inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie
stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le
esigenze di transitorietà vengano meno. 6.
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà
individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi
5 e 6
(allegato D). 7. I contratti
di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando
esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma. 8.
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 3 (Criteri per definire i canoni dei contratti
di locazione per studenti universitari e durata degli stessi) 1. Nei comuni
sede di università o di corsi universitari distaccati e di
specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia
iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di
specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono
essere stipulati contratti per studenti universitari di durata - precisata
negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni (rinnovabili
alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti
possono essere sottoscritti o dal singolo studente
o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto
allo studio. 2. I canoni di
locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori
per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali
di cui all'articolo 1. 3.
Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede
mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità
indicate nel medesimo articolo 1. 4. Sono
approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà
individuali (allegato E) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi
5 e 6 (allegato F). 5. I contratti
di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando
esclusivamente i tipi di
contratto di cui al precedente comma. 6.
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 4 (Tabella
degli oneri accessori) 1. Per i
contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la
Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G).
Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi
vigenti e agli usi locali. Art. 5 (Agevolazioni fiscali) 1.
Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel
territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o
rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché
ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima
legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti
commi. 2.
Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire
della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia
dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di
ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98,
i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si
intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state
tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate
quando richiesto. 3.
In sede di prima applicazione del presente decreto e fino
all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la
determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per
cento del corrispettivo annuo pattuito. 4. In relazione
a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e
dall'articolo 13-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3
e 4, commi 2 e 3,
della citata legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a)
euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b)
euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41. Art. 6 (Commissioni di conciliazione) 1. Per ogni
controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei
contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all'esatta
applicazione degli Accordi territoriali
e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità
giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione
stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data
della richiesta. 2. E' altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione
di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico
e normativo del contratto agli Accordi di riferimento. 3. In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità
immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al
momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale
determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da
corrispondere. 4. La richiesta di decisione della Commissione,
costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto, non
comporta oneri a carico della parte richiedente. Art. 7 (Decorrenza
dell'obbligatorietà dei tipi di contratto) 1. L'adozione
dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti
territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei
criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte
delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 2. In mancanza
di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono
stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti,
fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Art. 8
1.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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