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 ANTENNE CENTRALIZZATE PARABOLICHE


L'antenna parabolica serve per captare i programmi televisivi ritrasmessi dai satelliti.

Per ciò che concerne luogo e modo di installazione di questo tipo di antenne, le norme applicabili sono quelle alle comuni antenne televisive, siano esse collettive che singole (D.P.R. n.156 del 29 marzo 1973), per cui il condominio non può opporsi all'installazione di antenne paraboliche singole in parti comuni quali il tetto o il lastrico o il terrazzo di copertura.

Ai sensi della legge n.249/97 l'installazione delle antenne paraboliche nei centri storici dovrà essere regolamentata da ciascun Comune, al fine della salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Nel condominio vanno trattati distintamente due casi: la conversione dell'impianto centralizzato esistente per la ricezione della TV via satellite, mentre l'altro riguarda l'installazione di un nuovo impianto centralizzato per la ricezione di questi programmi.

Nel primo caso si tratta di una modifica di un impianto tecnologico già esistente, la cui delibera dovrà essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea e da almeno la metà del valore dell'edificio e obbligherà al pagamento delle spese tutti i condomini.

Nel secondo caso si tratta invece della realizzazione ex novo di un impianto centralizzato per la ricezione della TV via satellite. In questo caso trattasi di innovazione e, pertanto, la delibera dovrà essere approvata, ai sensi dell'art. 1136 5° comma cod. civ., dalla maggioranza dei partecipanti al condominio e dai due terzi del valore dell'edificio.

I condomini che non intendono partecipare all'innovazione sono esonerati dalla spesa, lasciando la libertà ai condomini consenzienti di installare a proprie spese il nuovo impianto di ricezione satellitare.

 

Eugenio De Paola

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