RivistaOnLine    Associazione


   Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari


ARCHIVIO


HOME LOCAZIONE CONDOMINIO ACQUISTO SERVIZI URBANISTICA FISCO CONVENZIONI CONTATTO

ARGOMENTI

 

 

Antenne centralizzate paraboliche

Antenne per telefonia cellulare

Lavori di manutenzione a carico del conduttore

Esclusione dal reddito degli affitti non percepiti 

Antenne: delibera del Comune di Roma

Acquisti in regime di comunione legale

Condominio e conto corrente

Consigli utili per chi acquista un immobile

Lastrico solare

Posti auto: pertinenza di immobili costruiti dopo il 1967

Locatore e sublocatore

Riscaldamento condominiale

Amministratore: esibizione documenti contabili

Installazione ascensore

Delibere condominiali: nullità e annullabilità

Contratto di comodato

Risarcimento per ritardato rilascio dell’immobile

Usufrutto nella locazione

Antenne televisive e telefoniche

Contratti stagionali

Contratto di mutuo per acquisto prima casa

In tema d’I.C.I.

Contratto di alloggio per finalità turistiche

Contratto a canone libero

Diritto di prelazione dell’inquilino

Sospensione degli sfratti nel 2001

Nuda proprietà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTI STAGIONALI

La locazione a carattere stagionale di un immobile ad uso non abitativo, considerata dal sesto comma dell'art. 27 della legge n.392/78, si ha allorquando il bene sia destinato ad una utilizzazione per un periodo di tempo ben determinato, collegato a particolari esigenze di vita o di mercato, che presenti, nel corso degli anni, ripetizione costante degli elementi costitutivi.

I contratti di locazione a carattere stagionale pongono a carico del locatore, per la durata massima di sei anni, l'obbligo di locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza contrattuale.

Alla luce di quanto suesposto si evince che grava sul locatore l'obbligo di locare l'immobile per la durata massima di sei anni allo stesso conduttore che ne abbia fatto richiesta.

Principio fondamentale di tale rapporto locatizio è poi che esso cessi al compimento del periodo di utilizzazione del bene e che l'immobile ritorni nella disponibilità giuridica e materiale del locatore che lo utilizza nel restante periodo dell'anno.

Il canone di locazione dei contratti stagionali non è sottoposto alla disciplina vincolistica (legge dell'equo canone), ma scaturisce dalla libera contrattazione tra le parti ed è, dunque, determinabile in base ai prezzi di mercato.

Giova ricordare in questa sede che i contratti di cui si tratta, se stipulati per una durata inferiore a 30 giorni, non sono soggetti alla registrazione presso l'Ufficio del Registro, con un esonero di esborso da parte di entrami i contraenti.

Anche per i contratti stagionali, permane l'obbligo per il proprietario, di dichiarare la cessione del proprio immobile presso il Commissariato di P.S. di zona, indicando i propri estremi nonché quelli del conduttore e dell'appartamento concesso in locazione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, ricadono nell'ambito dell'operatività della norma che disciplina i contratti stagionali anche le locazioni di aree nude destinate all'esercizio di talune delle attività ricomprese nella previsione normativa di cui all'art. 27 della legge sull'equo canone (attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico).

 

Eugenio De Paola  

Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it