|
RivistaOnLine Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
|
ARCHIVIO |
| HOME | LOCAZIONE | CONDOMINIO | ACQUISTO | SERVIZI | URBANISTICA | FISCO | CONVENZIONI | CONTATTO |
|
ARGOMENTI
|
|
|
Antenne centralizzate paraboliche Antenne
per telefonia cellulare Lavori di manutenzione a carico del conduttore Esclusione
dal reddito d Antenne:
delibera del Comune di Roma Acquisti in regime di comunione legale Consigli
utili per chi acquista un immobile Posti auto: pertinenza di immobili costruiti
dopo il 1967 Amministratore:
esibizione documenti contabili
Delibere condominiali: nullità e annullabilità Risarcimento per ritardato rilascio dell’immobile Antenne televisive e telefoniche Contratto di mutuo per acquisto prima casa
Contratto di alloggio per finalità turistiche Diritto di prelazione dell’inquilino
Sospensione degli sfratti nel 2001
|
CONTRATTI
STAGIONALI
La locazione a carattere stagionale di un immobile ad
uso non abitativo, considerata dal sesto comma dell'art. 27 della legge
n.392/78, si ha allorquando il bene sia destinato ad una utilizzazione per
un periodo di tempo ben determinato, collegato a particolari esigenze di
vita o di mercato, che presenti, nel corso degli anni, ripetizione
costante degli elementi costitutivi. I contratti di locazione a carattere stagionale
pongono a carico del locatore, per la durata massima di sei anni,
l'obbligo di locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno
successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con
lettera raccomandata prima della scadenza contrattuale. Alla luce di quanto suesposto si evince che grava sul
locatore l'obbligo di locare l'immobile per la durata massima di sei anni
allo stesso conduttore che ne abbia fatto richiesta. Principio fondamentale di tale rapporto locatizio è
poi che esso cessi al compimento del periodo di utilizzazione del bene e
che l'immobile ritorni nella disponibilità giuridica e materiale del
locatore che lo utilizza nel restante periodo dell'anno. Il canone di locazione dei contratti stagionali non
è sottoposto alla disciplina vincolistica (legge dell'equo canone), ma
scaturisce dalla libera contrattazione tra le parti ed è, dunque,
determinabile in base ai prezzi di mercato. Giova ricordare in questa sede che i contratti di cui
si tratta, se stipulati per una durata inferiore a 30 giorni, non sono
soggetti alla registrazione presso l'Ufficio del Registro, con un esonero
di esborso da parte di entrami i contraenti. Anche per i contratti stagionali, permane l'obbligo
per il proprietario, di dichiarare la cessione del proprio immobile presso
il Commissariato di P.S. di zona, indicando i propri estremi nonché
quelli del conduttore e dell'appartamento concesso in locazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, ricadono
nell'ambito dell'operatività della norma che disciplina i contratti
stagionali anche le locazioni di aree nude destinate all'esercizio di
talune delle attività ricomprese nella previsione normativa di cui
all'art. 27 della legge sull'equo canone (attività industriali,
commerciali, artigianali, di interesse turistico).
Eugenio De Paola |
|
Copyright © ASPPI ROMA, 2001 - asppiroma@asppiroma.it |