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LOCAZIONE Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
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tipologie contrattuali |
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CONTRATTO LIBERO Il
canone è stabilito liberamente. La durata contrattuale minima è di 4
anni, al termine dei quali il proprietario potrà recedere dalla locazione
soltanto per necessità (vedi Legge). In mancanza di disdetta,
la locazione si rinnoverà per altri 4 anni. Al termine degli 8 anni sarà
possibile disdire il contratto per fine locazione. |
Nuova
Legge sulle locazioni abitative
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CONTRATTO AGEVOLATO Il
cosiddetto “contratto agevolato” ha una durata minima di tre anni. Il
canone non è libero ma concordato tra le Associazioni degli inquilini e
le Associazioni della proprietà. Il livello del canone deriva dalla zona
in cui si trova l’appartamento e dalla superficie. Tali contratti
usufruiscono della riduzione della tassa di registro annua (dal 2% all’
1,4%), dell’ ICI (nel 2000 dal 6,9‰ al 4,9‰), della detrazione IRPEF
del 40,5% (in luogo delle detrazione forfetaria del 15%). Alla
scadenza, il proprietario potrà recedere per necessità (vedi nel retro)
o proporre all’inquilino un nuovo contratto, libero o concordato. Se
l’inquilino non accetta il nuovo contratto, avrà diritto a due anni di
proroga, al termine dei quali il rapporto terminerà per fine locazione.
Se il proprietario non recede per necessità, e se non propone un nuovo
contratto, la locazione si rinnoverà per lo stesso periodo, e alla
scadenza si riproporrà lo stesso meccanismo. |
Ripartizione
spese condominiali Accordo per i paesi della Provincia
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CONTRATTO TRANSITORIO CON STUDENTI UNIVERSITARI Il
canone è lo stesso dei contratti agevolati, e usufruisce delle medesime
agevolazioni fiscali. La
durata può essere compresa fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mesi.
Alla scadenza, il contratto potrà essere disdetto soltanto
dall’inquilino: pertanto, un contratto di 6 mesi durerà un anno, il
contratto di un anno durerà due anni e così via. Questa
tipologia contrattuale per studenti universitari non è obbligatoria.
Si può optare per un contratto a canone libero, ma in questo caso la
durata minima non potrà essere inferiore ai quattro anni. |
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CONTRATTO TRANSITORIO Il
canone del contratto transitorio è quello risultante dagli accordi fra le
Associazioni, ma l’unica agevolazione concessa è la riduzione dell’
ICI. La durata è compresa fra un minimo di 1 e un massimo di 18 mesi. I
motivi della transitorietà, che vanno indicati sul contratto, possono
essere indifferentemente del proprietario o dell’inquilino.
Non
è possibile stipulare un contratto transitorio a canone libero. |
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CONTRATTI
DI BED&BREAKFAST
E USO TURISTICO Due
Leggi regionali (la n.18 del 1997 e la n. 33 del 1998) regolano
l’affittanza per il Bed&Breakfast e per il turismo. Nel
primo caso, si tratta di accoglienza di turisti, con prima colazione e per
pochi giorni, nella casa in cui si abita; nell’altro, nell’affittare
case arredate, sempre a turisti, per periodi non superiori ai tre mesi. In
entrambi i casi, occorre aver “iscritto” l’appartamento presso
l’Azienda per la Promozione Turistica.
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| CONTRATTI
DI NEGOZI, UFFICI, BOX, ALBERGHI
Le locazioni commerciali continuano ad essere regolate dalla Legge 392/78 (cosiddetta dell'equo canone). Il canone è libero. Per gli uffici, i negozi, le attività artigianali o industriali la durata minima non può essere inferiore a 6 anni, rinnovabili per altri 6 in mancanza di recesso per necessità del proprietario. Per gli alberghi la durata minima è di 9 altri, rinnovabili per altri 9. I box auto sono regolati dal Codice Civile, senza vincoli rispetto al canone e alla durata. |
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