LOCAZIONE           Associazione 


     Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

 

tipologie contrattuali


 

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CONTRATTO LIBERO

Il canone è stabilito liberamente. La durata contrattuale minima è di 4 anni, al termine dei quali il proprietario potrà recedere dalla locazione soltanto per necessità (vedi Legge). In mancanza di disdetta, la locazione si rinnoverà per altri 4 anni. Al termine degli 8 anni sarà possibile disdire il contratto per fine locazione.

Nuova Legge sulle locazioni abitative

Valori locativi di mercato  

 

CONTRATTO AGEVOLATO

Il cosiddetto “contratto agevolato” ha una durata minima di tre anni. Il canone non è libero ma concordato tra le Associazioni degli inquilini e le Associazioni della proprietà. Il livello del canone deriva dalla zona in cui si trova l’appartamento e dalla superficie. Tali contratti usufruiscono della riduzione della tassa di registro annua (dal 2% all’ 1,4%), dell’ ICI (nel 2000 dal 6,9‰ al 4,9‰), della detrazione IRPEF del 40,5% (in luogo delle detrazione forfetaria del 15%).

Alla scadenza, il proprietario potrà recedere per necessità (vedi nel retro) o proporre all’inquilino un nuovo contratto, libero o concordato. Se l’inquilino non accetta il nuovo contratto, avrà diritto a due anni di proroga, al termine dei quali il rapporto terminerà per fine locazione. Se il proprietario non recede per necessità, e se non propone un nuovo contratto, la locazione si rinnoverà per lo stesso periodo, e alla scadenza si riproporrà lo stesso meccanismo.

 

Accordo Roma:

Valori locativi per zona

Ripartizione spese condominiali

Accordo per i paesi della Provincia  

 

CONTRATTO TRANSITORIO CON STUDENTI UNIVERSITARI

Il canone è lo stesso dei contratti agevolati, e usufruisce delle medesime agevolazioni fiscali.

La durata può essere compresa fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mesi. Alla scadenza, il contratto potrà essere disdetto soltanto dall’inquilino: pertanto, un contratto di 6 mesi durerà un anno, il contratto di un anno durerà due anni e così via.

Questa tipologia contrattuale per studenti universitari non è obbligatoria. Si può optare per un contratto a canone libero, ma in questo caso la durata minima non potrà essere inferiore ai quattro anni.

Contratti transitori studenti

            

 

CONTRATTO TRANSITORIO

Il canone del contratto transitorio è quello risultante dagli accordi fra le Associazioni, ma l’unica agevolazione concessa è la riduzione dell’ ICI. La durata è compresa fra un minimo di 1 e un massimo di 18 mesi. I motivi della transitorietà, che vanno indicati sul contratto, possono essere indifferentemente del proprietario o dell’inquilino. 

Non è possibile stipulare un contratto transitorio a canone libero.

Contratti transitori

CONTRATTI DI BED&BREAKFAST E USO TURISTICO

 

Due Leggi regionali (la n.18 del 1997 e la n. 33 del 1998) regolano l’affittanza per il Bed&Breakfast e per il turismo.

Nel primo caso, si tratta di accoglienza di turisti, con prima colazione e per pochi giorni, nella casa in cui si abita; nell’altro, nell’affittare case arredate, sempre a turisti, per periodi non superiori ai tre mesi. In entrambi i casi, occorre aver “iscritto” l’appartamento presso l’Azienda per la Promozione Turistica.

 

Bed & Breakfast  

Affitti turistici

              la legge regionale

 

CONTRATTI DI NEGOZI, UFFICI, BOX, ALBERGHI

 

Le locazioni commerciali continuano ad essere regolate dalla Legge 392/78 (cosiddetta dell'equo canone).

Il canone è libero.

Per gli uffici, i negozi, le attività artigianali o industriali la durata minima non può essere inferiore a 6 anni, rinnovabili per altri 6 in mancanza di recesso per necessità del proprietario. Per gli alberghi la durata minima è di 9 altri, rinnovabili per altri 9.

I box auto sono regolati dal Codice Civile, senza vincoli rispetto al canone e alla durata.

Locazioni commerciali

               la   Legge 392/78

   

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