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LOCAZIONE Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari |
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CENTRO PROVINCIALE PER IL CONDOMINIO |
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La nuova legge sulle locazioni (Legge 431 del 30 dicembre 1998) con le modifiche apportate dalla legge 8 gennaio 2002 n. 2 |
Decreto Ministeriale attuativo (D.M. 5 marzo 1999) |
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CAPO
I Locazione
di immobili adibiti ad uso abitativo Art.1
Ambito di applicazione. -
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di
seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2. 2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,4-bis7,8 e 13 della presente
legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
b) agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale; c)
agli alloggi
locati esclusivamente per finalità turistiche. 3.
Le disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,4-bis, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti
locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si
applica l’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la
forma scritta.
(*) in grassetto le modifiche le modifiche apportate dalla Legge 8 gennaio 2002, n.2 Art.2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
- 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per
un periodo di quattro anni; fatti salvi i casi in cui il locatore intenda
adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto,
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte
interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni. 2.
Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i
contraenti possono avvalersi dell’ assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori. 3.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative[, che provvedono alla definizione
di contratti-tipo] (*) . Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni,
anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui
al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura
delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area
territoriale interessata. 4.
Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,
aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICl) più favorevoli per
i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che
adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai
fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono
derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non
superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni. 5.
I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono
avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all’articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che
intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con
le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di
proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni. 6.
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati
dal comma 1 del presente articolo.
(*) il testo in corsivo è stato soppresso dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2 Art.3
Disdetta del contratto da parte del locatore.
1 - Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al
conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il
locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado; b)
quando
il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle
attività dirette a perseguire predette finalità ed offra al conduttore
altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; e) quando il
conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo
nello stesso comune; d)
quando
l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori; e)
quando
l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per
ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso; f) quando,
senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto,
il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato
motivo; g) quando il
locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà
di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39
della legge 27luglio 1978, n. 392. 2.
Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di
cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei
lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è
condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono
dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il
conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario,
terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il
motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la
disdetta è fondata. 3.
Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà dì disdetta ai sensi del
presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a
trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito. 4.
Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 5.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel
termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità,
agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del
presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in
alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. 6.
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di mesi. CAPO Il Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale Art.4
Convenzione nazionale.
— 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di
seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze
delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del
presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto,
unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis,
costituisce
condizione per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 8. 2.
I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione
nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori
pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta
giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8 per i
contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in
conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo. 3.
Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2, nel caso
in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi
di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 2. 4.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, con apposito atto di
indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da
parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all’adeguamento da parte delle regioni ai criteri
stabiliti ai sensi del presente comma.
(*) in testo in grassetto è stato aggiunto dalla Legge 8 gennaio 2002, n.2. Art.4-bis Tipi di contratto. (*) 1. La convenzione nazionale di cui all'art. 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. 2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili. 3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
(*) L'art. 4-bis è stato integralmente inserito con la Legge 8 gennaio 2002, n. 2.
Art.5
Contratti di locazione di natura transitoria. — 1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo
4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti
previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle
parti. 2.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti
di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base [di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3. 3.
E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari
distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere
specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, [di contratti-tipo
relativi alla] dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.
(*) i testi in corsivo sono stati modificati coi testi in grassetto dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2. CAPO III Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo Art.6
Rilascio degli immobili. --1. Nei comuni indicati all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono
sospese per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 2.
Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i
quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione,
avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all’articolo 2 della presente legge. 3.
Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le
parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono
chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine
fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal
secondo al settimo dell’articolo Il del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che
giudica con le modalità di cui aIl’articolo 618 del codice di procedura
civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale
giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica. 4.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può
chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine
di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9
del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le
modalità dì cui all’articolo 618 del codice di procedura civile. 5.
Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia
compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia
iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale
o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di
costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia
proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore
di handicap o malato terminale. 6.
Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma 4 dell’articolo 11 del citato decreto-legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.94 del 1982,
nonché per i periodi di cui all’articolo 3 dei citato decreto-legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,
come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio,
i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591
del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone
dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente
ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della
variazione, accertata dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell’anno precedente, l’importo così determinato è
maggiorato del 20%. La corresponsione di tale maggiorazione esime il
conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi
dell’articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di
sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di
inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso,
della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del
1978. 7.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e
terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità
ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata
entro il termine di tre mesi. (*) La sentenza n. 482 del 9 novembre 2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 nella parte evidenziata in corsivo.
Art.7
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
- 1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è
stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fine
dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile
medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui
all'art. 480 cpc, devono essere indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità
immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione
dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nel quale il
reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi
delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a
quello di competenza. (Nota - articolo dichiarato incostituzionale dalla Sentenza n. 333/2001) CAPO IV Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art.8—
Agevolazioni fiscali. - 1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a
seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30%. Per i suddetti contratti il corrispettivo
annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione
dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima
del 70%. 2.
Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare
nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto
di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini
dell’applicazione dell’ICI. 3.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti
di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria,
fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell’articolo 5 e per
i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 1. 4.
lI Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell’interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all’aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui al comma 1, anche
articolando ed ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori
pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell’attività dell’Osservatorio
della condizione abitativa di cui all’articolo 12. Qualora le determinazioni
del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell’agevolazione
fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di
determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale
aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze. 5.
Al comma 1 dell’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I redditi derivanti
da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un
credito di imposta di pari ammontare». 6.
Per l’attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi per l’anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l’anno 2000, di
lire 247,5 miliardi per l’anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l’anno
2002, di lire 427.5 miliardi per l’anno 2003 e di lire 360 miliardi a
decorrere dall’anno 2004. 7.
Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi
per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2001. Art.9
Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare. — 1. I
fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni
immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di
locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti
dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso,
tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono
soggetti all’IRPEG.
(NOTA: l'art. 9 è stato abrogato dall'art. 7 del DLgs 18/02/2000, n. 47) Art.10
Ulteriori agevolazioni fiscali. — 1. Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere
dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti
dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione
dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al
triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 2.
Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi
previsti dal comma 3 dell’articolo Il. Art.11
Fondo nazionale. — 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2.
Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato
registrato. 3.
Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le
modalità di cui al comma 4 dei contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di
proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative
edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione
per periodi determinati. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di
cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei
contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul
reddito medesimo del canone di locazione. 5.
[Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione
è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal
CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni
e province autonome ai sensi del comma 6.] Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno. (*) 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse
iscritte nei rispettivi bilanci. 7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di
quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie
risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente. (*1) 8.
I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i
requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei
criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 9.
Per gli anni 1999, 2000 e 200 1, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a
lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE
deI 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del
decreto legislativo 7 marzo 1998, n. 112. e restano nella disponibilità
della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto
versamento. 10.
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall’applicazione nell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5
miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione
di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 deI
presente articolo. 11.
Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75
della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al
comma 1.
(*) L'originario testo in corsivo è stato sostituito col testo in grassetto dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art, 1. (*1) Il testo in grassetto è stato inserito dalla Legge 8 febbraio 2001, art. 2. CAPO V Disposizioni finali Art.12
Osservatorio della condizione abitativa. — 1. L’Osservatorio della condizione abitativa,
istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la
raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione
abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio,
anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni
con propri provvedimenti. Art.13
Patti contrari alla legge. — 1. E nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e
registrato. 2.
Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile
locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura
superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. 3.
E nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge. 4.
Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello
massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede
locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge,
qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro
vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5.
Nei casi di
nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può
richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi
casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile
dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni
conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal
comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in
cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione
di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e
nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il
pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito
ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi
dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al
presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti. 6.
I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge
non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto
stesso. Art.14
Disposizioni transitorie e abrogazione di norme.
— 1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente
legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma
2 del medesimo articolo 4. 2.
Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
nell'articolo 6 e nell’articolo 13, comma 5, della presente legge al
pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e
al tribunale il tribunale in composizione collegiale. 3.
Sono abrogati l’articolo Il del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché
gli articoli 1-bis, 2,3,4,5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61. 4.
Sono altresì abrogati gli articoli
1,3,12,13,14,15,16,17,18,19,20.21,22,23,
24,25,26,54,60,61,62,63,64,65,66,75,76,77,78,79, limitatamente alle
locazioni abitative e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. 5.
Ai contratti
per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le
disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima ditale
data. Art.15
Copertura finanziaria
- 1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'art. 8,
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
peri medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte
corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4
miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici, nonché,
quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla
presidenza del consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per
l'anno 2000, l'accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia. 2.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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