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CONTRATTO
DI COMODATO
Il comodato è il contratto previsto dall’art. 1803 Codice Civile secondo il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile od immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Caratteristica
principale del contratto di comodato è quella di essere improntato sulla
cortesia e sulla fiducia in quanto, nella maggior parte dei casi, vi è la
volontà del comodante (colui che concede il bene in comodato) di favorire
temporaneamente il comodatario. La
gratuità è l’elemento essenziale del contratto di comodato: nel caso
in cui il comodatario corrispondesse una somma di denaro al comodante,
verrebbe meno lo schema causale del comodato e si incorrerebbe nel rischio
di vedersi trasformare il detto contratto in una locazione. Tuttavia
è prevista dalla legge la possibilità di percepire, naturalmente da
parte del comodante, quale onere, una irrisoria somma di denaro oltre alle
spese ordinarie (luce, gas, acqua, condominio, ecc.) comunque dovute. L’art.
1808 del Codice Civile prevede che il comodatario provveda alle spese
ordinarie sostenute per l’utilizzo del
bene oggetto di comodato mentre le spese straordinarie rimangono a
carico del comodante. Il
comodatario ha l’obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon
padre di famiglia, non può servirsene che per l’uso previsto dal
contratto e non può cederlo a terzi in godimento senza il consenso del
comodante. Il
comodatario deve restituire la cosa al termine convenuto o, in assenza di
termine, quando se ne è servito in conformità del contratto; se però
sopravviene una necessità per il comodante,
questi può chiedere la restituzione immediata. Se invece nel
contratto non è previsto un termine, il comodatario sarà tenuto alla
restituzione del bene non appena gliene faccia richiesta il comodante. Spesso il comodato viene utilizzato erroneamente dal proprietario di un immobile per simulare una locazione onde evitare l’applicazione della legge sia riguardo alla durata contrattuale sia, soprattutto, in relazione alla percezione dei canoni di locazione. Tale “escamotage” risulta essere estremamente rischiosa, in quanto il comodatario potrebbe facilmente dimostrare di pagare un canone (assegni, vaglia, bonifico, ecc.) facendo accertare dal Giudice la simulazione del contratto di comodato, nonché facendo dichiarare dallo stesso di essere parte di un rapporto di locazione, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.
Sandra De Martino |
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