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LOCAZIONE Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
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contratti agevolati
Accordo di Roma 2004 |
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ACCORDO TERRITORIALE ( sottoscritto 04/01/2004, e depositato il 05/02/2004 prot. n. 385/Assessorato alle Politiche abitative) in attuazione delle Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/12/2002 tra (Associazioni degli inquilini) ANIA e
(Associazioni della proprietà) APPC 1. CONTRATTI AGEVOLATI (art.
2, comma 3, L. 431/98) L’ambito
di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma. Il
territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da
allegato A, individuate dalle Agenzie per il Territorio. Per
le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate
nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al
mq. mensile. Le
parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli
allegati contratti-tipo (allegati B e B1), recante altresì - come
col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di
aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione
Istat. Il
canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato
dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui
all’allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui
all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri
accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il
presente Accordo approvano la tabella come da allegato E. I
metri quadrati dell’unità immobiliari è data dalla somma dei seguenti
elementi: a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso
comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri
accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in
godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla
quota millesimale della unità immobiliare. g)
la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o
per difetto pari e sino ad un massimo del 5%. La
superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%. Per
gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la
superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.. Per
gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la
superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6. I
suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n°
236 del 18/6/1987. 1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli
incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si
applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due
ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a €
21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP),
da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 457/78. 2) Il valore unitario al mq. delle fasce e delle subfasce di
oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli
alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq.. 3) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale
superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui
all’allegato A, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato
l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4%
per i contratti di durata di quattro anni, del 6%,
per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i
contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata
contrattuale. Per
gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.43 1/98, le fasce di
oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato
l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15%
a valere per l’intera durata contrattuale. Tale
aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma
precedente, ove ricorrente. Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%. CONTRATTI
TRANSITORI ORDINARI (Legge
9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
L'ambito di applicazione
dell'Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo, è costituito
dal territorio del Comune di Roma. Le OO.SS. stipulanti si danno
atto che il canone dei contratti individuali di tipo transitorio sarà
definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone
del Comune di Roma, con un incremento percentuale sino ad un massimo del
15%. Tale incremento non si
applicherà per i contratti riferiti agli studenti universitari e/o
equiparati. Per i contratti in epigrafe-
per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della
medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub I)- vengono individuate
le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze
dei proprietari e dei conduttori. Fattispecie di esigenze dei
proprietari: 1)
Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro i
diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori
per i seguenti motivi: a
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro; b
- matrimonio dei figli; c
- rientro dall'estero; d
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni
di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello
di residenza del locatore; e - destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio. 2) Qualsiasi
altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data
prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di
esigenze dei conduttori: 1) Quando il
conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente
indicata nel contratto. Si specifica che
per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente
la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola
delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di
locazione secondo l'allegato tipo di contratto (C
e C1). Letto,
confermato e sottoscritto in data ___/01/2004 dalle Organizzazioni
stipulanti: ANIA APPC
ALLEGATO D
Al
fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento,
per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le
parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come
tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità
abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione
di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di
sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di
riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale. L’alloggio
di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi
all’interno della fascia massima in presenza di almeno tre parametri tra
quelli indicati nel presente allegato. La
definizione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle
singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata tra le
parti, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, se
richiesta anche da una sola parte, in riferimento allo stato di
manutenzione dell’alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi
utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che
lo caratteri tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare:
esposizione, rifiniture, infissi, etc.. Si
conviene che la collocazione al valore massimo della fascia massima, potrà
avvenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel
presente allegato. Il
canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per
cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre
il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al
piano attico il canone sarà incrementato del 10%. Il
canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75%
della variazione Istat. L’ adeguamento del canone decorrerà dal
mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta. Per
quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà
immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale
citato, questa avverrà all’interno delle fasce di oscillazione, senza
tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli
stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà. La
contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia
media di ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della
stessa, in presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di
maggior pregio. PARAMETRI All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l’individuazione della subfascia massima si terrà conto dei seguenti elementi: 1.
Posto auto 2.Cortile d’uso comune,
storico o attrezzato a verde; 3.Cantina; 4.Terrazza o balcone; 5.Area verde
di pertinenza; 6.Impianto di
condizionamento; 7.Impianto sportivo di
pertinenza; 8.Doppi servizi; 9. Porta blindata; 10.Doppi vetri; 11.Giardino ad uso esclusivo
con superficie di 80 mq. o oltre; 12.Stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni; 13.Sistema di sicurezza o
sistema di allarme; 14.Cucina abitabile con
finestra; 15.Citofono
o Videocitofono; 16.Antenna centralizzata o
impianto satellitare; 17.Riscaldamento autonomo. 18.Palazzina non superiore a
quattro piani, con un massimo di tre appartamenti al piano. 19.Strutture di superamento
di barriere architettoniche. |
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