Abolita l'Ici sulla prima casa

 

Il Governo,ha abolito l'Ici sulla casa adibita ad abitazione principale. Sono escluse le abitazioni di tipologia signorile (A/1), le ville (A/8), i castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Riportiamo di seguito i chiarimenti, al riguardo, del Comune di Roma:

"Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ciascuna categoria C2 e C6). 
L'esenzione è estesa: 
- alle abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- alle abitazioni di  proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario  a condizione che  non sia già titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle abitazioni a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero;
- alle abitazioni a disposizione di anziani o disabili ricoverati e residenti in case di cura o riposo;
- alle abitazioni di residenza di soci di coperative a proprietà indivisa.

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9."

 

Guida all'Ici per le persone fisiche

Guida all'Ici per le persone giuridiche

 


decreto legge 27 maggio 2008 n. 93

Art. 1.

Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(GU n. 124 del 28-5-2008


 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ricordiamo che il Comune di Roma intende, per abitazione principale, quella in cui si ha la residenza anagrafica.

Di seguito, le situazioni per le quali il Comune riconosceva la riduzione dell'aliquota prima casa, e che dovrebbero rientrare nel concetto di "abitazioni assimilate", e quindi usufruire dell'esenzione. Il Commissario al Comune di Roma aveva riconfermato le medesime aliquote.

ALIQUOTA 4,6 PER ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO AL CONIUGE O A PARENTI E AFFINI FINO AL 2° GRADO
Sono parenti fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti rispetto ai nonni.
Sono affini fino al secondo grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti rispetto ai nonni del coniuge.
L'aliquota 4,6 si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito al coniuge o a parenti e affini fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A questa abitazione non si può applicare la detrazione.
Per usufruire dell'aliquota ridotta è necessario presentare l'apposito modulo.

ALIQUOTA 4,6 PER ANZIANI O DISABILI RESIDENTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
Nel caso in cui il proprietario dell'abitazione sia un anziano o un disabile residente presso un istituto di ricovero o sanitario, l'aliquota da applicare è 4,6 per mille e la casa è considerata abitazione principale, purché non sia affittata.
L'imposta calcolata con l'aliquota del 4,6 deve essere rapportata al periodo di residenza presso l'istituto.
Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modulo al quale deve essere allegata una attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero.

ALIQUOTA 4.6 SULLE ABITAZIONI PER LE QUALI E' STATA PRESENTATA RICHIESTA DI SFRATTO PER NECESSITA'
Nel caso in cui il proprietario persona fisica abbia fatto richiesta di sfratto per necessità sua, del coniuge o dei parenti ed affini fino al 2° grado, l'aliquota da applicare fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione, è l'aliquota del 4,6 per mille. Negli altri casi in cui non si è ancora rientrati in possesso dell'immobile in seguito a conclusione di contratto o sfratto, l'aliquota da applicare è il 7 per mille.

 

   

 

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